Il Tribunale Amministrativo Regionale di Genova, con sentenza n. 597 del 10.07.2017 ha sottolineato che le carenze di elementi essenziali nell’offerta tecnica comportano l’esclusione del concorrente. In particolare, il caso di incompletezza dell’offerta tecnica, con riferimento agli elementi oggetto di valutazione della commissione giudicatrice, non comporta soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio ma determina l’esclusione dalla procedura, essendo mancante un elemento ritenuto essenziale dalla documentazione di gara. Nel caso di specie era richiesto ai concorrenti di inserire i curriculum del personale medico con indicazione di specifiche informazioni e dettagli professionali che non sono stati indicati da uno dei concorrenti. Il giudice amministrativo ha ritenuto che i curricula costituissero un elemento essenziale dell’offerta tecnica la cui mancanza non potesse consentire l’aggiudicazione in capo al concorrente. In sostanza, l’incompletezza dell’offerta tecnica rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato, ove consista nella mancata e/o insufficiente indicazione specifica degli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, non comporta soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio, ma la esclusione dalla successiva fase di apertura dell’offerta economica, essendo carente di un elemento ritenuto essenziale dal disciplinare e dal capitolato.
Il TAR di Genova evidenzia inoltre che tale esclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche posto che l’incompletezza dell’offerta tecnica, ove difetti di un elemento essenziale, è tale da ingenerare un’incertezza assoluta del suo contenuto, che configura una possibile causa di esclusione dalla gara. Del medesimo orientamento è del resto la giurisprudenza amministrativa maggioritaria, secondo la quale anche in costanza di tassatività delle cause di esclusione, le carenze progettuali gravi, che rendano il progetto inidoneo sono evidentemente incluse nella categoria dell’assenza di elementi essenziali dell’offerta che consente all’amministrazione di escludere l’offerta difettosa dalla gara d’appalto (ex pluribus Consiglio di Stato, sezione V, n. 1494 del 14.4.2016).
Ovviamente, trattandosi di un elemento afferente all’offerta tecnica, è precluso anche il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto appare fondamentale, nella predisposizione dell’offerta tecnica, seguire i criteri di valutazione come indicati dalla stazione appaltante e sviluppare il documento progettuale affrontando ed approfondendo tutti gli elementi richiesti, talvolta evidenziati anche dai sotto criteri di valutazione. Ciò non solo al fine di ottenere il massimo punteggio attribuibile ma anche per evitare un’esclusione dalla gara per mancanza di elementi essenziali nell’offerta tecnica.