L’iscrizione alla Camera di Commercio è uno dei requisiti di idoneità professionale, che sono quei requisiti il cui possesso è indispensabile ai fini dell’esecuzione del contratto.
Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la specifica attività oggetto dell’appalto. Pertanto nell’oggetto sociale devono risultare, precedentemente alla data di indizione della gara, le attività proprie dall’appalto a cui l’operatore economico vuole partecipare.
Il Consiglio di Stato, sezione III 8/11/2017, n. 5170, ha di recente evidenziato che il possesso di tale requisito non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ossia tra iscrizione alla Camera di Commercio e oggetto del contratto d’appalto.
L’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli operatori economici forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento. E’ pertanto richiesta una congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste. Ciò in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale.
Il Consiglio di Stato ha considerato però che detta corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento. La stessa deve infatti essere appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e pertanto in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.
Tale posizione dei giudici amministrativi scaturisce dall’esigenza di contemperare la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale.
Pertanto per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla camera di commercio non è necessario che vi sia perfetta e assoluta sovrapponibilità di tutte le componenti relative all’oggetto d’appalto con le attività dell’oggetto sociale, in quanto l’idoneità professionale deve essere riscontrata mediante valutazione globale e complessiva delle prestazioni oggetto dell’appalto.