Le soglie di rilevanza comunitaria nelle procedure di gara sono quei valori di importo a base d’asta oltre i quali vi è l’obbligo di espletare una procedura conforme alle direttive europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano invece regole meno stringenti. L’articolo 35 del Codice degli Appalti individua tali soglie di rilevanza comunitaria, recependole dalla normativa comunitaria. Infatti tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimenti della Commissione europea direttamente applicabili nel diritto interno.
Sono previste soglie di rilevanza comunitaria diverse per gli appalti pubblici di lavori e per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento 2017/2364/UE dal 1° gennaio 2018 ha così alzato le soglie per gli appalti dei settori ordinari:
- per gli appalti pubblici di lavori da euro 5.225.000 a euro 5.548.000,00
- per gli appalti di servizi e forniture da euro 209.000,00 a euro 221.000,00
Il Codice degli Appalti precisa che per il calcolo di tali soglie si deve tenere conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Pertanto deve essere tenuta in considerazione da parte degli operatori economici la recente revisione delle soglie comunitarie, in quanto queste incidono sensibilmente nella determinazione della procedura di gara selezionata dalla stazione appaltante di volta in volta al variare del valore dell’appalto da aggiudicare.