In Europa ed in Italia si sta attuando un modello di appalti pubblici definito come Sustainable Public Procurement (SPP), al fine di raggiungere, in tutte le fasi del processo di acquisto di beni, servizi e lavori, il giusto equilibrio tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: economico, sociale ed ambientale. In questo modello si colloca il Green Public Procurement (GPP), che è definito nella comunicazione COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” come “un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con un ridotto impatto ambientale per l’intero ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere”. Attraverso gli acquisti della Pubblica Amministrazione, infatti, si può:
– ridurre l’impatto ambientale diretto delle attività pubbliche
– esercitare una pressione sul mercato affinché offra beni, servizi e opere a basso impatto sull’ambiente
– fornire attraverso gli appalti un impulso concreto alla green economy, all’economia circolare, agendo direttamente su quelle imprese che operano nello sviluppo di tecnologie e prodotti “verdi”.
Nel corso del triennio 2014-2017 vi sono state novità di rilievo sugli appalti verdi, sia grazie al contributo del legislatore comunitario con le Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE in materia di appalti pubblici e concessioni, sia, e soprattutto, grazie al legislatore nazionale.
In Italia, con la Legge del 28 dicembre 2015, n.221 (Cosiddetto Collegato Ambientale), è stato introdotto l’obbligo degli “acquisti verdi” per le stazioni appaltanti. Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP) sono obbligatori in base all’art. 34 del Dlgs 50/2016 “Codice degli appalti”, che prevedono l’adozione dei “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM” contenuti nei documenti approvati, con Decreto Ministeriale, per ogni categoria di prodotto o servizio l’obbligo per le stazioni appaltanti è quello di inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei documenti di CAM. Al comma 2 lo stesso articolo sancisce che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando seguito alla raccomandazione, già contenuta nella premessa dei CAM stessi, di inserire nei bandi di gara anche i criteri premianti ivi contenuti.
I Criteri Ambientali Minimi delineano a tutto tondo requisiti di eco design e mirano a dematerializzare i fabbisogni, favorendo modelli di economia circolare. In particolare:
- Promuovono cicli di materiali atossici, prodotti più salubri, inclusi gli alimenti
- Garantiscono una migliore tracciabilità delle sostanze chimiche nei prodotti, per facilitare ulteriormente il riciclaggio
- Includono requisiti prestazionali, estensioni di garanzia, disponibilità di parti di ricambio, disassemblabilità, modularità, riparabilità quali elementi per estendere la vita utile dei beni e per facilitarne il recupero o il riutilizzo e per favorire nuove simbiosi industriali, anche al di fuori del ciclo tradizionale del recupero del rifiuto
- Promuovono l’uso di materiali “biobased”, specie se derivanti dal trattamento del rifiuto di biomassa (per esempio il compost per i servizi di gestione del verde pubblico)
- Indirizzano verso l’affidamento di servizi in luogo delle forniture, quale il noleggio in luogo dell’acquisito, perché ciò trasferisce all’interesse dell’aggiudicatario l’offerta di un dispositivo o di un prodotto che duri di più e che sia facilmente riparabile, facendo in modo che venga sostenuto il mercato di dispositivi o prodotti con tali caratteristiche
- Sostengono le migliori tecnologie anche in relazione ai processi di fabbricazione, favorendo gli impianti in grado di emettere minori inquinanti in aria o in acqua, o i metodi produttivi, che tutelano la biodiversità e consentono di mantenere la fertilità dei terreni e di ottenere prodotti più salubri.
L’applicazione dei CAM, consente di ottenere importanti benefici ambientali e promuove lo sviluppo di filiere verdi e la diffusione di tecnologie ambientali. Attraverso l’applicazione di questi criteri, le imprese che hanno investito per innalzare la qualità ambientale dei propri prodotti o che dispongono di tecnologie ambientali, possono vedere riconosciuti e premiati i loro sforzi grazie al sostegno per la partecipazione alle commesse pubbliche. L’applicazione dei CAM, consente inoltre di allocare meglio le risorse finanziarie pubbliche nell’ottica di razionalizzare:
i costi al momento dell’acquisto
i costi che si generano lungo il ciclo di ciclo di vita dei prodotti o dei servizi, inclusi quelli che sosterrebbero altri centri di spesa pubblica, che graverebbero in esercizi finanziari futuri, che si riverserebbero nell’economia nel suo complesso e nella collettività.
Infine, oltre alla diffusione di filiere verdi, va valutato l’effetto in termini occupazionali, di maggiori “green jobs” e l’indotto, non solo legato a queste filiere, alcune delle quali particolarmente labour intensive, ma nel campo della consulenza per le verifiche di conformità dei CAM e per la formazione nell’ambito dei molteplici temi interdisciplinari che vengono affrontati nei CAM.