La Stazione Appaltante, quando predispone un bando di gara, ha l’obbligo di indicare quali sono i costi della manodopera che stima necessari e inoltre deve prevedere la c.d. clausola sociale.
L’articolo 23 comma 16 del Codice prevede che nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, DEVE individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. Parimenti l’operatore economico ha l’obbligo di indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera, pena esclusione.
L’art. 50 del Codice, stabilisce che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Le clausole sociali nell’ambito degli appalti pubblici sono quella clausole a tutela del personale impiegato dall’affidatario precedente nel medesimo appalto, che prevedono l’obbligo per il nuovo appaltatore di impiegare prioritariamente il personale uscente.
In definitiva la Stazione Appaltante DEVE inserire la c.d. clausola sociale per i contratti sopra soglia comunitaria.
Ma cosa succede se la Stazione Appaltante non adempie a questi obblighi e nel bando non quantifica la propria stima dei costi della manodopera oppure non prevede espressamente la clausola sociale?
Questo caso si è recentemente trovato ad affrontare il TAR di Napoli, che con sentenza n. 1334 del 01.03.2018, considerata la cogenza delle norme sopra indicate e l’assenza da parte della Stazione Appaltante nel caso di specie di una valutazione e quantificazione sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico e dell’inserimento di clausole sociali, ha ritenuto di dover annullare il bando.
Pertanto in caso di bando che non preveda la clausola sociale e/o non contenga indicazioni sui costi della manodopera come stimati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico ha facoltà di impugnare il bando stesso dinanzi al giudice amministrativo competente.