Può accadere che durante l’esecuzione del contratto l’impresa affidataria non sia più nelle possibilità di proseguire lo svolgimento dell’appalto e la stazione appaltante la sostituisca mediante scorrimento della graduatoria delle imprese che avevano partecipato alla procedura di gara senza risultare aggiudicatarie. Tale istituto, disciplinato dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, è denominato interpello.
In concreto, nel caso si verifichino determinati presupposti tali per cui non sia più possibile la continuazione dell’impresa che aveva vinto la procedura di gara, la stazione appaltante, in presenza dei requisiti previsti, assegna la prosecuzione del contratto alla seconda in graduatoria.
L’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 elenca i presupposti in presenza dei quali è previsto lo scorrimento della graduatoria mediante progressivo interpello degli operatori economici che hanno partecipato alla gara, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. Tali PRESUPPOSTI sono:
- i casi di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore
- risoluzione del contratto ex articolo 108 del D.Lgs. 50/2016
- recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011
- casi di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede
di offerta. Le offerte devono essere confermate, non essendovi una nuova selezione concorsuale.
Al verificarsi di tali presupposti, la stazione appaltante, prima di assegnare la prosecuzione dell’appalto al secondo in graduatoria, deve però controllare che questo sia in possesso dei REQUISITI generali e speciali per eseguire l’appalto o la porzione di appalto rimasta da svolgere. Diversamente dovrà passare ad un ulteriore scorrimento della graduatoria, ove possibile.
Restano ferme le medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta, in quanto il principio della immodificabilità delle originarie condizioni contrattuali non lascia spazio alcuno al riconoscimento degli oneri di frammentazione, miranti a compensare l’impresa subentrante per i maggiori costi che derivano dall’eseguire una prestazione già in parte eseguita rispetto all’originaria offerta.
Nel caso in cui, invece, la stazione appaltante voglia modificare caratteristiche e condizioni dell’appalto ha la possibilità di bandire una nuova gara.