I consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili sono tra loro assimilabili. Essi infatti assumono entrambi i caratteri di una struttura permanente in quanto presentano un oggetto consortile generale, dunque non limitato ad un determinato appalto, una propria fisionomia giuridica ed una propria autonomia anche patrimoniale. In particolare costituiscono un soggetto giuridico a sé stante, distinto organizzativamente e giuridicamente dalle consorziate che, mediante il contratto di consorzio, possono così realizzare anche appalti non assumibili singolarmente per mancanza dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante. Pertanto, sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative, costituiscono aggregazioni munite di una stabile organizzazione d’impresa, dotate di una propria soggettività ed autonoma qualificazione, al fine della partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici. Infatti è il consorzio come tale, inteso cioè come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l’attività imprenditoriale, il titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante.
Con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, l’articolo 47 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce, sia per i consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro che per i consorzi stabili, che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Il comma 2 del medesimo articolo specifica poi, citando espressamente solo i consorzi stabili, che al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni. Per poter utilizzare i requisiti delle consorziate non designate per l’esecuzione del contratto è invece necessario il ricorso allo strumento dell’avvalimento interno.
Come già anticipato, la giurisprudenza ha chiarito la piena assimilazione dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (ex pluribus T.A.R. Campania, Napoli, 10 novembre 2017, n. 5300 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, 10 aprile 2015, n. 693), tenuto conto dell’analogia tra i consorzi stabili e consorzi di cooperative e, in particolare, del carattere permanente di queste ultime che realizzano una nuova struttura soggettiva e costituiscono l’unica controparte del rapporto di appalto, integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il consorzio ad interloquire con l’amministrazione appaltante.
Dalla sopra esposta assimilazione consegue l’applicazione della disciplina dettata per i consorzi stabili anche ai consorzi di cooperative, anche in materia di requisiti di partecipazione.
Pertanto sia i consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro che i consorzi stabili possono far valere a fini della qualificazione ad una procedura di gara la somma dei requisiti maturati in proprio a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici. Per poter usufruire dei requisiti maturati dalle imprese consorziate non indicate come esecutrici dovranno entrambi ricorrere all’istituto dell’avvalimento.