Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 detto Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto col suo articolo 1 una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Una di queste riguarda il comma 18 dell’artico 35 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina in particolare l’anticipazione del prezzo che deve corrispondere la stazione appaltante all’appaltatore.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede letteralmente il decreto legge 32/2019 all’articolo 1, comma 1, lettera e):
all’articolo 35, al comma 18, le parole “dei lavori”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”.
Si evidenzia che la norma in argomento è già in vigore ed efficace a tutti gli effetti. Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Proviamo a schematizzare queste variazioni della normativa raffrontandole alla previgente disciplina.
ART. 35 |
PRECEDENTE DISCIPLINA |
NUOVA VERSIONE VIGENTE |
Comma 18 |
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione |
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione |
Apparentemente tale modifica sembra non essere importante in quanto va a sostituire 4 parole, ma nella realtà ha una portata molto rilevante.
Infatti sostituire la parola lavori con prestazione in riferimento all’anticipazione del prezzo significa estendere anche alle forniture ma soprattutto ai servizi tale previsione, che fino ad oggi era stata loro preclusa essendo limitata solo al settore dei lavori pubblici.
Pertanto oggi, sulla base di tale modifica normativa, anche gli esecutori di contratti di servizi e forniture hanno diritto ad un’anticipazione del 20% sul valore totale dell’appalto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione.
Tale modifica ha un impatto significativo in particolare per tutti quegli appalti di servizi a durata periodica e pluriennale che potranno vedersi riconosciuto un anticipo ad inizio appalto sul corrispettivo totale che gli consentirà di affrontare con maggior serenità gli investimenti di inizio cantiere.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.
La sostituzione della parola lavori con prestazioni ha l’ulteriore effetto di estendere anche ai servizi e alle forniture tale previsione con il relativo meccanismo di svincolo progressivo della garanzia definitiva. Infatti l’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in relazione al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Pertanto ad oggi anche gli esecutori di appalti di servizi e forniture hanno diritto e quindi possono chiedere alla stazione appaltante la corresponsione dell’anticipazione del 20% sul valore totale dell’appalto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria.
Dott. Giulio Delfino
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