Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 detto Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto col suo articolo 1 una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Una di queste riguarda il comma 3 dell’artico 97 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina in particolare la presunzione di anomalia dell’offerta quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede letteralmente il decreto legge 32/2019 all’articolo 1, comma 1, lettera t):
al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6”.
Si evidenzia che la norma in argomento è già in vigore ed efficace a tutti gli effetti. Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Proviamo a schematizzare queste variazioni della normativa raffrontandole alla previgente disciplina.
ART. 97 |
PRECEDENTE DISCIPLINA |
NUOVA VERSIONE VIGENTE |
Comma 3 |
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. |
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6. |
Il criterio generale di individuazione delle offerte presuntivamente anomale in sé non viene modificato dal decreto e resta pertanto il raggiungimento di un punteggio pari ai 4/5 dei punti massimi attribuibili sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica.
Ciò in considerazione del fatto che la presentazione di una buona offerta tecnica e contemporaneamente di una buona offerta economica può far sorgere dei dubbi in merito alla sostenibilità e reale fattibilità di quanto offerto. A tal fine si evidenzia che le offerte tecniche che realizzano punteggi alti normalmente contengono varianti (migliorie, ore aggiuntive, innovazioni, ecc.) che spesso comportano maggiori costi di esecuzione.
Ciò che il decreto ha modificato della previgente normativa è il fatto che in presenza di un numero di offerte inferiore a 3 non scatta automaticamente la presunzione di anomalia al raggiungimento di un punteggio pari ai 4/5 dei punti massimi attribuibili sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica. Viene in ogni caso richiamato l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 97 che prevede che la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Quindi quando le offerte presentate sono solo 2 non si applica il metodo di calcolo di presunzione delle anomalie ma la stazione appaltante avrà in ogni caso facoltà di richiedere le giustificazioni dell’offerta se rilevi che un’offerta appaia anormalmente bassa in relazione ad elementi specifici. Questi potranno configurarsi in primo luogo ovviamente in presenza di un elevato ribasso offerto, ma anche in presenza di una serie di varianti offerte in sede di progetto tecnico che facciano salire in maniera rilevante i costi di esecuzione dell’appalto.
Pertanto ad oggi il metodo di calcolo di presunzione delle anomalie resta il raggiungimento di un punteggio pari ai 4/5 dei punti massimi attribuibili sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica, ma si applica solo quando le offerte presentate siano pari o superiori a 3. Resta in ogni caso sempre salva la facoltà per la stazione appaltante di chiedere le giustificazioni quando, sulla scorta di elementi specifici, possa sorgere il dubbio che un’offerta sia anormalmente bassa.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – CRITERIO OEPV |
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N. OFFERTE PRESENTATE |
METODO RILEVAZIONE ANOMALIA |
Fino a 2 |
la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa |
Pari o superiori a 3 |
– la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. – la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa |
Dott. Giulio Delfino
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