Ogni procedura di gara ha evidentemente un termine unico di scadenza per la presentazione delle offerte, uguale per tutti i concorrenti.
Ciò in quanto i termini stabiliti per presentare un’offerta devono essere sufficienti per consentire agli operatori economici di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare adeguatamente la propria offerta, in assoluta parità di condizioni.
Ma quant’è il termine minimo che deve obbligatoriamente trascorrere dalla pubblicazione del bando o dalla ricezione della lettera di invito alla scadenza per la presentazione delle offerte?
Per rispondere a questa domanda è necessario interrogare il Codice dei contratti pubblici.
In primo luogo viene in evidenza l’articolo 79 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce quanto segue:
Comma 1 – Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
Comma 2 – Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
Pertanto l’articolo 79 essenzialmente prescrive alla stazione appaltante di tenere conto della particolare complessità di ogni singolo appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, rimandando poi per i termini di dettaglio all’articolo 60 e seguenti del Codice.
Nel fissare i termini di scadenza si devono pertanto valutare due differenti aspetti:
- uno che riguarda essenzialmente l’oggetto (lavoro, servizio o fornitura) dell’appalto, ossia il livello di complessità del lavoro o prestazione che dovrà essere svolta dall’appaltatore in sede di esecuzione del contratto
- uno che riguarda invece la fase di preparazione dell’offerta di gara, ossia il livello di complessità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da elaborare
Altri importanti articoli per rispondere al quesito che ci siamo posti sono gli articoli 60 e 61 del D.Lgs. 50/2016, richiamati dall’articolo 79, di cui schematizziamo di seguito il contenuto.
In particolare nelle seguenti tabelle si evidenziano i termini previsti per la presentazione delle offerte nelle procedure aperte e delle offerte/domande di partecipazione nelle procedure ristrette, con indicazione della rispettiva data di decorrenza.
PROCEDURA APERTA |
||
Oggetto presentazione |
Termine minimo |
Decorrenza |
Ricezione offerte di gara |
ORDINARIO: 35 giorni |
dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |
RIDOTTO: 15 giorni |
||
PROCEDURA RISTRETTA |
||
Oggetto presentazione |
Termine minimo |
Decorrenza |
Ricezione delle domande di partecipazione |
30 giorni |
dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse |
Ricezione offerte di gara |
ORDINARIO: 30 giorni |
dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |
RIDOTTO: 10 giorni |
Come si evince dalle tabelle è prevista in entrambe i casi la possibilità per la stazione appaltante di ridurre ulteriormente i termini minimi, solo però al verificarsi di determinate condizioni come di seguito schematizzate.
CAUSE RIDUZIONE TERMINI |
|
Tipo procedura |
Condizioni |
Aperta |
– l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione
– l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara – per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice |
Ristretta |
– l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione
– l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara – per motivi di urgenza debitamente motivati |
Pertanto i termini minimi ordinari risultano i seguenti:
- procedura ordinaria: 35 giorni
- procedura ristretta: 30 giorni
Termini minimi ridotti risultano invece i seguenti:
- procedura ordinaria: 15 giorni
- procedura ristretta: 10 giorni.
La violazione da parte della stazione appaltante di tali tempi minimi per la presentazione di domande di partecipazione o delle offerte è causa di annullamento della procedura e deve essere fatta valere tempestivamente dagli operatori economici interessati.
In tali casi il consiglio per gli operatori economici che si sentano lesi da una tale situazione è di segnalare immediatamente il vizio alla Stazione Appaltante al fine di un proprio intervento in autotutela di differimento dei termini ovvero di rivolgersi all’ANAC in sede di parere di precontenzioso. Resta in ogni caso anche l’opzione impugnare immediatamente il bando dinnanzi al tribunale amministrativo competente.