Le soglie di rilevanza comunitaria nelle procedure di gara sono quei valori di importo a base d’asta oltre i quali vi è l’obbligo di espletare una procedura conforme alle direttive europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano invece regole meno stringenti. L’articolo 35 del Codice degli Appalti individua tali soglie di rilevanza comunitaria, recependole dalla normativa comunitaria. Infatti tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimenti della Commissione europea direttamente applicabili nel diritto interno.
Sono previste soglie di rilevanza comunitaria diverse per gli appalti pubblici di lavori e per gli appalti di servizi e forniture. Il Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 dal 1° gennaio 2020 ha così modificato le soglie per gli appalti dei settori ordinari:
- per gli appalti pubblici di lavori da euro 548.000 a euro 5.350.000
- per gli appalti di servizi e forniture da euro 000 a euro 214.000
SETTORI |
Fino al 31.12.2019 |
Dal 01.01.2020 |
Lavori |
€ 5.548.000 |
€ 5.350.000 |
Servizi e Forniture | € 221.000 |
€ 214.000 |
Il Codice degli Appalti precisa che per il calcolo di tali soglie si deve tenere conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Pertanto deve essere tenuta in considerazione da parte degli operatori economici la recente revisione delle soglie comunitarie, in quanto queste incidono sensibilmente nella determinazione della procedura di gara selezionata dalla stazione appaltante di volta in volta al variare del valore dell’appalto da aggiudicare.
Deve essere evidenziato che per la prima volta dal 2010 le soglie per la rilevanza europea degli appalti sono state riviste al ribasso rispetto ai valori del biennio precedente.
Tali modifiche regolamentari, in vigore dal 1° gennaio 2020, sono obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza.