IL DL 124/2019 – detto “decreto fiscale” – convertito con la Legge 157/2019, ha introdotto alcune novità in materia di appalti pubblici e una di queste è una nuova misura di contrasto alla somministrazione illecita di manodopera con nuovi obblighi in fase di esecuzione per le stazioni appaltanti (richiesta ricevuta versamento ritenute d’acconto) e per le imprese.
Ciò con l’obiettivo di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia IVA.
Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto l’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 241 del 1997, inserendo una serie di prescrizioni relative al pagamento della ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti nel settore degli appalti e in particolare:
- ogni committente (sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida ad un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (a loro volta obbligate a rilasciarle) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute d’acconto relative ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- il versamento delle ritenute d’acconto è in ogni caso effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione
- al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- nel caso in cui alla data del 5° giorno le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti
- In caso di inottemperanza agli obblighi di richiesta vigilanza e, se del caso, comunicazione all’Agenzia delle Entrate il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse nonché di tempestivo versamento
Dal 1° gennaio 2020 pertanto ogni committente che affidi a un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 assumerà compiti ausiliari di polizia amministrativo-tributaria con obbligo di informazione all’Agenzia delle Entrate, a pena di sanzioni.
DAL PUNTO DI VISTA DELL’OPERATORE ECONOMICO, dal 2020 per le imprese che svolgono appalti per un committente di valore superiore a 200 mila euro scatta l’obbligo aggiuntivo di trasmettere al committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, i seguenti dati:
- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute d’acconto dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
Pertanto sarà necessaria estrema trasparenza non solo in merito al pagamento tempestivo delle ritenute d’acconto ma anche e soprattutto in relazione all’individuazione precisa per ogni mese dei lavoratori impiegati e delle ore di lavoro eseguite da ciascuno di essi sull’appalto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 200 mila euro annuo può essere raggiunto anche sommando due o più contratti nel medesimo anno affidati alla singola impresa. Nell’ipotesi in cui la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, sia, complessivamente, superiore a 200 mila euro annui, la norma va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.
Le prescrizioni normative contenute all’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici soddisfino i seguenti requisiti:
- a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Infine si evidenzia che l’articolo 17 bis stabilisce che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.