Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020 a firma del Ministro Paola De Micheli, è intervenuto sull’applicazione della sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia” anche alle procedure pubbliche di gara, a seguito di specifica richiesta da parte delle stazioni appaltanti.
Ma cosa dice esattamente la circolare? La sospensione è un obbligo o una facoltà?
L’articolo 103, primo comma, del decreto legge n. 18/2020 prevede per tutte le pubbliche amministrazioni che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
Ci si è chiesti se tale misura si applicasse anche alle procedure pubbliche di gara.
A tale quesito ha dato risposta la citata circolare ministeriale che in primo luogo ha chiarito che la disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50, fatta eccezione per l’acquisto di beni e servizi strettamente legati all’emergenza del virus Covid-19.
La circolare specifica che tale previsione ha una duplice finalità:
- assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto
- evitare che la Pubblica Amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo
E ancora la circolare precisa che la sospensione nel periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis, ossia esemplificativamente:
- termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte
- termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi
- termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”
- termini stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività
Pertanto risultano sospese e rimandate non solo le procedure di gara, già emesse o in procinto di essere pubblicate, ma anche le manifestazioni di interesse, i termini per lo svolgimento dei sopralluoghi, i termini per i soccorsi istruttori già attivati, le date previste per le sedute private delle commissioni giudicatrici.
Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti alle procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.
Quindi nella prima parte della circolare ministeriale si chiarisce sostanzialmente che la sospensione dei termini prevista in via generale per la pubblica amministrazione si applica anche alle procedure di gara.
Nella parte finale però viene ricordato come nello stesso articolo 103 del Decreto Cura Italia si prevedere che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. La conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta infatti un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19.
Le stazioni appaltanti sono pertanto invitate a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto.
In sostanza si sollecita le stazioni appaltanti a continuare l’attività di preparazione ed istruzione delle procedure di gara in vista dei tempi successivi alla sospensione.
Infine la circolare introduce una clausola finale che attenua l’imperatività della sospensione dei termini. Si invitano infatti le stazioni appaltanti a valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
Pertanto la circolare riconosce in ogni caso la FACOLTÀ alle stazioni appaltanti di non sospendere i termini, purché siano rispettate le misure di prevenzione legate all’emergenza e quindi ad esempio mediante utilizzo di procedure telematiche e del lavoro in modalità smart working per la pubblica amministrazione.