L’Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di mettere le Amministrazioni Pubbliche nelle condizioni di operare al meglio anche in questo periodo emergenziale legato al Covid-19, ha pubblicato un vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici.
L’ANAC precisa che il Codice degli Appalti offre numerose possibilità per ridurre i tempi delle procedure di gara. Sulla scorta di tale considerazione ha preparato un vademecum che fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far fronte all’emergenza sanitaria in atto e in tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara.
Per prima cosa l’ANAC ricorda le recenti indicazioni Europee (Comunicazione 2020/C 108 I/01) agli Stati Membri in materia di appalti pubblici. Tra le soluzioni operative suggerite per l’emergenza sanitaria in corso, la Commissione ha richiamato l’utilizzo di previsioni già presenti nel sistema normativo di riferimento, quali:
- ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette (art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016)
- ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati
- ricorso all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art.63, co.2, lett.b co.6 d.lgs. 50/2016)
L’ANAC passa poi alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ricordando che si può procedere all’affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, non incorrendo in illegittimità della procedura, ove ricorrano tutti i seguenti elementi:
- Necessità di accertare e dichiarare, con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento, che l’omessa pubblicazione del bando o avviso è consentita dal Codice
- Rispetto di necessarie forme minime di pubblicità (avviso volontario su GUCE o GURI in ragione dell’importo)
- Rispetto del termine dilatorio di 10 giorni prima della stipulazione del contratto
RIDUZIONE DEI TERMINI
Per ragioni di urgenza adeguatamente motivate, sia in appalti sopra soglia che sotto soglia, i termini possono essere ridotti come segue:
PROCEDURE APERTE |
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Presentazione offerta |
Giorni da invio bando |
Giorni offerta elettronica |
da 35 a 15 |
da 30 a 10 |
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PROCEDURE RISTRETTE |
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Presentazione offerta |
Giorni da invio bando |
Giorni offerta elettronica |
da 35 a 15 |
da 30 a 10 |
PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO SOGLIA
Possibilità di dimezzare i termini previsti per le procedure ordinarie:
- Modalità di affidamento agevolate (amministrazione diretta; affidamento diretto; procedura negoziata) (art.36 co.2, lett. a-c.bis d.lgs. 50/2016)
- No stand still (art. 36, co. 2 lett. a, b, d.lgs. 50/2016)
- Forme semplificate di pubblicità
- Ricorso al mercato elettronico (art.36, co.6 d.lgs. 50/2016)
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Estrema urgenza a causa di eventi imprevedibili, comprese emergenze di protezione civile:
Procedimento |
Presupposti (da indicare in motivazione) |
Individuare operatori economici (almeno 5) secondo i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | – ragioni di estrema urgenza da eventi imprevedibili
– emergenze di protezione civile – casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati
A condizione che i termini per altri tipi di procedure non possano essere rispettati e le cause non siano imputabili alle stazioni appaltanti |
Selezione operatore economico con condizioni più vantaggiose | |
Gli affidatari dichiarano, con autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione;
controlli dell’amministrazione ex post entro max 60 giorni |
PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA O DI PROTEZIONE CIVILE
Il RUP o il tecnico della PA competente possono disporre l’immediato avvio per:
Importo: Lavori, entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio. Forniture, nei limiti dello stretto necessario
Presupposto: redazione verbale di somma urgenza
Tipologia: affidamento diretto
Adempimenti successivi necessari: consultare la Ricognizione normativa pubblicata sul sito ANAC
Pubblicità: comunicazione ad ANAC
Requisiti affidatari: possibilità di autodichiarazione con verifica entro 60 giorni
Subappalto: nelle ipotesi in cui si proceda all’affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza (art.63, co.2, lett.c d.lgs.50/2016) nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza (art.163 d.lgs. 50/2016), i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti
(controlli ex post della stazione appaltante)
Offerte anomale: se inferiori a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia; se pari o superiori a 10, per affidamenti al prezzo più basso, si può procedere a esclusione automatica offerte anomale (art.97, co.3-bis e 8)
Modifiche contrattuali: circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto (art.106, co.1, lett.c d.lgs. 50/2016)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art.108, co.4 d.lgs.50/2016)
Il termine per controdedurre a contestazioni di inadempimento può essere inferiore a 10 giorni
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI (art.63 d.lgs.50/2016)
Se i termini per le varie procedure attuabili non possono essere rispettati per motivi di urgenza, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando
SPECIFICI LAVORI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI (art.148 d.lgs.50/2016)
Nei casi di somma urgenza in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è consentita l’esecuzione secondo le modalità di cui all’art.163 fino ad un importo di 300.000 euro
RUP (art.31, co.11 d.lgs.50/2016)
Per le medio-piccole stazioni appaltanti il ruolo di RUP può essere svolto da professionisti esterni se non vi è adeguata professionalità all’interno
INVERSIONE PROCEDIMENTALE (art.1, co.3 d.l. 32/2019)
Possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti anche per gli affidamenti nei settori ordinari
PROGETTAZIONE (art. 23, co.4 d.lgs. 0/2016)
È consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione
Per l’elaborato completo si rinvia alla Ricognizione normativa pubblicata sul sito ANAC