L’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta recentemente sul tema del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, che comporta sempre una valutazione a step in cui prima si valutano i profili tecnici e solo dopo quelli economici.
La Delibera n. 227 del 4 marzo 2020 afferma infatti che nelle procedure in cui l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza dell’offerta economica e il divieto di commistione con l’offerta tecnica rispondono a principi inderogabili di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti.
Tale principio mira ad evitare il pericolo che la preventiva conoscenza di elementi dell’offerta economica possa condizionare le valutazioni rispetto all’offerta tecnica.
L’Autorità ritiene infatti sia necessario valutare per primi i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili soggetti ad un automatismo di valutazione quali sono quelli economici. Ciò in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere agli affidamenti pubblici.
Infatti la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della procedura.
L’Autorità richiama d’altronde il consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui rappresenta ottimo esempio la sentenza n. 825/2016 del Consiglio di Stato, nella misura in cui afferma che nei casi dove la procedura è composta da una valutazione sia dell’offerta tecnica che di quella economica il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete.
Deve quindi essere interdetta a chi ha il compito di effettuare la valutazione tecnica la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica.
Pertanto ogni qual volta si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa inteso come miglior rapporto qualità/prezzo, chi ha il compito di valutare l’offerta tecnica ha il divieto di conoscere preventivamente le offerte economiche, sia per gli affidamenti sopra che sotto soglia comunitaria.
Diversamente verrebbero violati i principi di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti previsti sia dalle direttive comunitarie che dalla normativa interna per ogni tipologia di affidamento pubblico, a pena dell’annullabilità dell’aggiudicazione.