In Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Finalità di tale provvedimento è quella di velocizzare ed incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.
Pertanto, in tale ottica di accelerazione della spesa pubblica, vogliamo soffermarci sulla corretta individuazione dei termini minimi che devono obbligatoriamente trascorrere dalla pubblicazione del bando o dalla ricezione della lettera di invito alla scadenza per la presentazione delle offerte nella nuova disciplina derogatoria.
Leggendo la lettera della legge, che ricordiamo introduce una norma derogatoria temporanea fino al 31.12.2021, a proposito di termini minimi l’articolo 2, comma 2 richiama espressamente l’articolo 8 comma 1 lettera c) che afferma: “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.
Per facilità di comprensione riassumiamo nella tabella che segue i TERMINI MINIMI RIDOTTI previsti dagli articoli 60 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
TIPO PROCEDURA |
Termine minimo | Decorrenza |
PROCEDURA APERTA |
15 giorni |
data di invio del bando di gara |
PROCEDURA RISTRETTA | 10 giorni |
dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |
Pertanto i termini minimi già ridotti sono di 15 giorni per le procedure aperte e 10 giorni per le procedure ristrette.
Di fatto tali riduzioni erano già consentite dal Codice dei Contratti Pubblici per ragioni di urgenza debitamente motivate.
A seguito della Legge 120/2020 fino al 31.12.2021 non sarà più necessario per le stazioni appaltanti motivare l’urgenza per la riduzione dei termini.
E per i contratti SOTTO SOGLIA COMUNITARIA che regime di riduzione dei termini opera?
L’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che non è stato derogato né espressamente né tacitamente dall’articolo 1 della Legge 120/2020, prevede che “i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà”.
TIPO PROCEDURA |
Termine minimo |
Decorrenza |
PROCEDURA NEGOZIATA |
5 giorni |
dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |
Pertanto i termini minimi ridotti per le procedure negoziate negli affidamenti sotto soglia comunitaria non potranno mai essere inferiori a 5 giorni.
È bene ricordare che la violazione da parte della stazione appaltante di tali termini minimi per la presentazione di domande di partecipazione o delle offerte è causa di annullamento della procedura.
Come detto la riduzione dei termini è stata introdotta per garantire la celere conclusione delle procedure di aggiudicazione.
Tale previsione presenta però alcune criticità secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare per gli affidamenti di valore superiore alle soglie ma anche per quelli di valore inferiore alle soglie che abbiano comunque un interesse transfrontaliero.
Infatti la previsione di stringenti termini per la presentazione delle offerte (anche) da parte di operatori economici stranieri, potrebbe avere effetti negativi in termini di minore partecipazione degli stessi alle procedure di gara. Ciò potrà determinare un restringimento della concorrenza in tale ambito.