Il tema della sindacabilità da parte dell’amministrazione sulla scelta del CCNL da applicare nell’ambito dell’appalto torna ad essere oggetto di intervento della giustizia amministrativa.
Infatti il Tar Liguria, Sezione I, con sentenza n. 676 del 01 ottobre 2020, ha ribadito ancora una volta che la discrezionalità dell’imprenditore di applicare il CCNL che preferisce è limitata soltanto dalla stretta connessione con l’oggetto dell’appalto, senza che sia possibile per l’amministrazione imporre una tipologia di CCNL.
L’articolo 30, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce infatti che ”Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Pertanto l’unico vincolo per gli operatori economici è la connessione con l’oggetto dell’appalto.
L’orientamento della giurisprudenza è univoco nel ritenere che la scelta del contratto collettivo da applicare rientri nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti con il solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto, così che la stazione appaltante non può imporre l’applicazione di un particolare CCNL perché altrimenti verrebbero compromessi i principi comunitari di concorrenza e parità di trattamento tra le imprese (ex pluribus Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2017, n. 932; 12 maggio 2016, n. 1901; 10 febbraio 2016, n. 589).
E alla stessa conclusione la giurisprudenza giunge anche in presenza di clausola sociale, ritenendo che essa non possa imporre all’impresa subentrante di applicare un determinato contratto potendo la stessa optare per un contratto collettivo diverso, purché coerente con l’oggetto del contratto e sempreché salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (Consiglio di Stato, sez. III, 9 dicembre 2015 n. 5597).
Il Tar Liguria, nelle proprie motivazioni, ha citato la sentenza n. 4443 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018 nella parte in cui afferma: “Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo e sebbene all’interno di queste scelte si collochi anche quella dei requisiti da richiedere per l’espletamento dei servizi oggetto di una gara, tuttavia non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante anche quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare”.
Pertanto i bandi contenenti clausole che impongono agli operatori economici l’applicazione di un determinato Contratto Collettivo sono illegittimi.
Dott. Giulio Delfino
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