Uno degli interrogativi più ricorrenti che vengono posti dopo l’adozione del Decreto Semplificazioni è se sia ancora possibile ricorrere alle procedure ordinarie o si debbano utilizzare esclusivamente gli strumenti dallo stesso previsti, soprattutto per gli affidamenti sotto soglia comunitaria,
A tale quesito ha risposto il MIT con il Parere n. 735 del 24/09/2020.
La lettera della norma, ad una prima lettura, sembra piuttosto cogente in quanto testualmente recita “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento”, inducendo a pensare che sia una prescrizione che non lasci spazio ad altre soluzioni se non quelle indicate nel Decreto.
Se non che, attraverso una più ampia visione del quadro normativo, non può sfuggire che l’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 non sia stato derogato nella parte in cui prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, nemmeno per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.
Infatti l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria nota resa nello scorso agosto, osserva che la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’articolo 30 del Codice induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno.
In tale contesto ed a seguito della conversione in Legge del Decreto, è stata richiesto espressamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti se permanga per la stazione appaltante la facoltà di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.
Dopo aver caldeggiato l’utilizzo delle procedure di affidamento più snelle e “semplificate” introdotte, il Ministero, confermando l’impostazione dall’ANAC, afferma: “si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016”.
La nota specifica che la scelta dell’utilizzo delle procedure ordinarie non debba essere utilizzata per finalità dilatorie anche se, a rigore di legge, i termini massimi di durata del procedimento sono contenuti unicamente nel Decreto Semplificazioni e pertanto applicabili solo alle procedure in esso previste.
Per il caso dell’utilizzo delle procedure ordinarie, sia l’ANAC che il MIT, suggeriscono di dar conto di tale scelta mediante motivazione, non prevedendo pertanto come obbligatorio l’onere motivazione per il ricorso alle procedure ordinarie.
Quindi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria sono ancora utilizzabili le modalità di affidamento che maggiormente assicurano l’apertura alla concorrenza, quali:
- procedure negoziate previa consultazione del mercato
- procedure aperte
in alternativa ad affidamenti diretti e negoziate senza pubblicazione del bando.
IMPORTO | PROCEDURE DEROGATORIE |
PROCEDURE ORDINARIE |
Servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro Lavori di importo inferiore a 150.000 euro |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
– Procedura negoziata previa consultazione di mercato
– Procedura aperta |
Servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro fino alle soglie comunitarie Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino alle soglie comunitarie |
NEGOZIATA SENZA BANDO |
– Procedura negoziata previa consultazione di mercato
– Procedura aperta |
Il Ministero specifica anche che, nel caso di ricorso alle procedure ordinarie, NON sono applicabili i commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Decreto Semplificazioni, come convertito in Legge 120/2020, e pertanto sostanzialmente:
- l’obbligo dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomali quando il criterio è quello del prezzo più basso
- l’esenzione dall’obbligo di richiedere le garanzie provvisorie
Pertanto la scelta di ricorrere alle procedure ordinarie preclude la possibilità di usufruire di altre previsioni contenute nell’articolo 1, a conferma di quanto detto poco sopra in relazione ai termini di durata del procedimento.
In conclusione LA SCELTA DELLE PROCEDURE ORDINARIE È SEMPRE E COMUNQUE PIENAMENTE PRATICABILE, dandone per maggior zelo adeguata motivazione nella determinazione a contrattare.
Dott. Giulio Delfino
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