I servizi ad “alta intensità di manodopera”, a norma dell’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto. Si tratta della maggioranza dei servizi appaltati.
Per tali servizi l’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e ciò resta valido anche per le procedure introdotte dalla Legge 120/2020 di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”.
Tale impostazione trae origine da un chiaro indirizzo comunitario, contenuto precisamente nell’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE. Tale norma prevede infatti che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Peraltro, come rilevato anche dall’ANAC, l’articolo 95, comma 3 costituisce una previsione a carattere speciale e pertanto non derogabile, neanche dal c.d. “Decreto Semplificazioni”.
In tal senso può essere richiamata, per tutte, la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2019, proprio sulla natura speciale di tale disposizione. Viene evidenziato infatti che “il comma 3 dell’art. 95 del ‘Codice dei Contratti’ si pone ad un punto di convergenza di valori espressi in sede costituzionale e facoltà riconosciute a livello europeo ai Legislatori nazionali, per la realizzazione dei quali nel ‘Codice dei Contratti pubblici’ il miglior rapporto qualità/prezzo è stato elevato a criterio unico ed inderogabile di aggiudicazione per appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante”.
La Legge 120/2020 ha mantenuto questa impostazione anche per gli affidamenti sotto soglia previsti per le procedure contenute nella stessa. In particolare l’articolo 1, comma 3, prevede: “Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”.
Pertanto per i servizi ad alta intensità di manodopera, anche nell’ambito delle procedure negoziate previste dal c.d. “Decreto Semplificazioni” per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, resta l’OBBLIGO di aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Di conseguenza, con riferimento a tale tipologia di servizi, permane il divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo.
Dott. Giulio Delfino
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