Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è possibile per la stazione appaltante prevedere il meccanismo della riparametrazione dei punteggi.
La riparametrazione è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
In merito all’anomalia delle offerte, l’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 prevede che: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.
L’odierna domanda che ci poniamo è se, per il superamento della soglia dei 4/5 nell’offerta tecnica, rileva il punteggio attribuito ante o post riparametrazione.
La risposta ce la dà la giurisprudenza amministrativa, la quale in più occasioni ha rilevato che ai fini dell’anomalia dell’offerta si deve tenere conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione.
Le Linee-Guida n. 2 dell’ANAC sull’offerta economicamente più vantaggiosa prevedono in primo luogo che la riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara. Pertanto rappresenta una facoltà e non un obbligo e deve essere espressamente prevista nel bando.
Le stesse Linee Guida ci spiegano poi che quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di sub-criteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
La Sezione Seconda Ter del TAR Lazio, con la sentenza 22 luglio 2019, n. 9781, rileva che la precedenza, sotto il profilo procedimentale, della valutazione dell’anomalia dell’offerta alla riparametrazione, consente di ancorare le verifiche del superamento della soglia di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all’offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artifizio necessario al solo fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.
Più di recente il T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, con sentenza n. 9155 dell’11 agosto 2020, ha stabilito che nelle gare pubbliche il punteggio da prendere in considerazione, ai fini della verifica dell’anomalia, è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta.
Anche il Consiglio di Stato, Sezione V, nel febbraio scorso ha confermato che va considerato se il punteggio “effettivo” e non quello “riparametrato” sia superiore alla soglia di anomalia, ponendosi in linea con precedenti pronunce dello stesso segno (Consiglio di Stato, sez. III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373).
Pertanto, ai fini dell’individuazione della corretta soglia di anomalia nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si deve tener conto del punteggio tecnico assegnato al concorrente prima della riparametrazione.
Dott. Giulio Delfino
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]