Negli ultimi giorni del 2020 sono state pubblicate due interessanti sentenze di giustizia amministrativa sull’obbligatorietà della verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta e del rapporto che tale verifica ha con il procedimento di controllo dell’anomalia dell’offerta: si tratta della sentenza del TAR Salerno n. 1994/2020 e della sentenza del Tar Milano n. 02634/2020.
Tali interventi si sono resi necessari in quanto alcune Stazioni Appaltanti hanno confuso la verifica del costo della manodopera con le verifiche dell’anomalia dell’offerta.
L’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.
Alcune Stazioni Appaltanti però hanno ritenuto di non dover procedere alla verifica del costo della manodopera dichiarato dalla prima graduata, limitandosi ad affermare l’insussistenza dei presupposti (mancato superamento dei 4/5 del punteggio per qualità e prezzo) per una verifica di anomalia obbligatoria.
A tal proposito il TAR Salerno sottolinea come la giurisprudenza ha costantemente chiarito che l’obbligo di controllo di cui all’articolo 95 comma 10 è una verifica necessaria a prescindere dall’emersione di situazioni di anomalia dell’offerta (cfr., quam multis, Tar Milano, 1.6.2020, n.978).
I Giudici rilevano che la demarcazione fra verifica della manodopera, obbligatoria in ogni procedura di appalto, e verifica di anomalia, è piuttosto netta, anche se la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia, qualora, per obbligo di legge o per scelta, la stazione appaltante attivi il relativo subprocedimento.
Il TAR evidenzia poi la differente finalità cui le rispettive verifiche mirano:
– la verifica sui costi di manodopera si caratterizza per il carattere vincolato dell’attività e mira alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità on/off, non tanto e non solo a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze (capacità dell’impresa di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale);
– la verifica di anomalia persegue invece lo scopo di accertare la sostenibilità economica complessiva dell’offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall’impresa aggiudicataria.
Sulla stessa linea si colloca anche il TAR Milano che ribadisce come la giurisprudenza amministrativa abbia, in più occasioni, evidenziato che l’obbligo di controllo di cui all’articolo 95 comma 10 non deve essere confuso con l’eventuale verifica di anomalia dell’offerta di cui all’articolo 97, essendo il primo controllo obbligatorio in ogni caso, anche in mancanza di una vera e propria verifica di anomalia.
Pertanto possiamo concludere affermando che la verifica sui costi della manodopera debba SEMPRE essere effettuata dalla Stazione Appaltante, anche (e soprattutto) nei casi in cui non vi siano i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell’anomalia.
Dott. Giulio Delfino
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