L’ennesimo NO al principio di territorialità negli appalti pubblici arriva nel marzo 2021 da una nuova sentenza della Corte Costituzionale di censura verso una norma regionale che riserva il 50% dei prodotti per le mense scolastiche “a chilometri zero” prodotti nella sola Toscana.
In particolare la Consulta ha dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 75 del 10 dicembre 2019 della Toscana nella misura in cui impone che i progetti di refezione scolastica presentati dalle Stazioni Appaltati e finanziati dalla Regione garantiscano la fornitura di pasti con almeno il 50% di prodotti a km zero, nati e trasformati all’interno della regione.
La Corte infatti, pur condividendo l’obiettivo di valorizzare i prodotti a chilometri zero e da filiera corta, ha contestato le misure adottate per raggiungerlo in quanto idonee ad alterare la libera concorrenza.
Ciò in quanto sono state discriminate quelle attività che pur assicurando la stessa distanza o una distanza minore dal luogo di consumo si trovano non lontano dai confini della Toscana.
Una scelta in palese contrasto con il principio di libera circolazione delle merci sancito sia dalla Costituzione che dalla direttiva comunitaria n. 24 (c.d. Codice Europeo).
Tale pronuncia deve essere infatti inquadrata nell’ambito di una più ampia posizione assunta dalla Corte Costituzionale proprio a tutela dei principi interni e comunitari della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Testimonianza di ciò è la precedente sentenza n. 98 del 27 maggio 2020 con cui la Consulta ha censurato una norma, sempre della Regione Toscana, di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio regionale, in quanto ritenuta di ostacolo alla concorrenza.
In questo caso la norma della Regione Toscana disciplinava le procedure negoziate soglia comunitaria, stabilendo che “in considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare”.
In sostanza la Regione Toscana ha consentito di riservare agli operatori economici regionali la metà degli inviti a tutte le procedure ad invito sotto soglia comunitaria.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che tale norma incostituzionale in quanto determina una limitazione della concorrenza che non è giustificata da alcuna ragione se non quella – vietata – di attribuire una posizione di privilegio alle imprese del territorio per favorire l’economia regionale.
I Giudici infatti evidenziano come il favor partecipationis per le micro, piccole e medie imprese deve rivolgersi a tutte quelle nazionali e non può limitarsi unicamente a quelle locali o regionali, alterando così la libera concorrenza.
Si rimarca pertanto, ancora una volta, l’illegittimità delle norme idonee a limitare la concorrenza favorendo la imprese locali o regionali nella partecipazione agli appalti pubblici.