Il Decreto Legge numero 77 del 31 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), ha introdotto nuove modifiche alla materia di appalti pubblici in vista dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
A dispetto del nome (Semplificazioni bis), il Decreto va ad ingarbugliare ulteriormente il quadro legislativo di riferimento, aggiungendo un’ulteriore normativa a quelle già presenti del D.Lgs. 50/2016, del Decreto Sblocca Cantieri e del Decreto Semplificazioni 2020, che dovranno convivere tutte insieme nei prossimi mesi.
Al suo interno possiamo distinguere tra:
- norme specifiche dedicate all’affidamento dei contratti finanziati con i fondi del Next Generation EU;
- norme generali che riguardano invece tutti gli appalti pubblici.
Partiamo dalle norme che riguardano SOLO ai contratti pubblici PNRR e PNC, ovvero finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Il primo articolo è il 47 ed è rubricato “Pari opportunità, generazionali e di genere”, introduce le seguenti principali novità:
- Gli operatori economici dovranno presentare alla stazione appaltante un rapporto sulla situazione del personale in merito alla parità di genere in azienda;
- Le stazioni appaltanti prevedono specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- Requisito necessario dell’offerta è l’impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto all’occupazione giovanile e femminile.
L’articolo 48 rubricato “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti” introduce le seguenti principali novità:
- Possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea;
- In caso di ricorso avverso agli atti relativi alle procedure di affidamento si applica l’articolo 125 del processo amministrativo in forza del quale l’annullamento dell’affidamento da parte del Giudice amministrativo non annulla il contratto d’appalto, che continua produrre i suoi effetti, ma comporta un risarcimento del danno per equivalente a favore della parte ricorrente;
- Possibilità di ricorso all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (d. appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;
- Possibilità per la stazione appaltante di prevedere nella documentazione di gara l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici;
- Il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.
L’articolo 50 rubricato “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti” introduce le seguenti principali novità:
- In caso di inerzia del RUP, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, la Cabina di regia per il PNRR esercita il potere sostitutivo al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea;
- Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non è sottoposto a condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;
- La stazione appaltante nella documentazione di gara prevede che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali.
Passando invece all’analisi delle norme che incidono invece SU TUTTI i contratti pubblici, quella più impattante è la norma sul subappalto ovvero l’articolo 49. In primo luogo si introducono due modifiche in via generale immediatamente applicabili all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, ossia:
- Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
Vi sono poi modifiche che entrano in vigore con cadenza temporale diversa:
Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
Dal 1° novembre 2021 viene eliminato completamente il limite percentuale al subappalto e nello specifico:
- Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11;
- Eliminato il limite del 30% al subappalto delle categorie super specialistiche;
- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
All’articolo 51 abbiamo poi gli interventi di modifica sul DL Semplificazioni del 2020 e in particolare:
- Proroga al 30 giugno 2023 per la maggioranza delle norme contenute nella Legge 120/2020;
- Innalzamento delle soglie degli affidamenti diretti per servizi e forniture a 139.000 euro;
- Rimodulazione del numero degli inviti nelle procedure negoziate sotto soglia per le gare di lavori: almeno 5 fino a un milione di euro e almeno 10 tra un milione di euro e la soglia comunitaria;
- Rimane la scadenza al 31.12.2021 delle deroghe generali sopra soglia di cui alla Legge 120/2020 (in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto).
Infine l’articolo 52 apporta modifiche al Decreto Sblocca Cantieri in primo luogo con parziali misure di centralizzazione della committenza prorogando al 30 giugno 2023 le deroghe all’obbligo del ricorso alle centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo ma solo per procedure NON afferenti agli investimenti del PNRR e del PNC, per le quali invece dovranno necessariamente rivolgersi a unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia.
Si prevede inoltre:
- Proroga al 30 giugno 2023 dell’applicabilità dell’inversione procedimentale anche nei settori ordinari sia sopra che sotto la soglia comunitaria;
- Proroga al 30 giugno 2023 della possibilità di affidare i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del progetto definitivo;
- Proroga al 30 giugno 2023 della sospensione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta e delle verifiche in sede di gara sul subappaltatore.
Dott. Giulio Delfino
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