Il Decreto Legge numero 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto nuove modifiche alla materia degli appalti pubblici, anche con riferimento agli affidamenti sopra soglia comunitaria.
L’articolo 51 del Decreto 77/2021 ha modificato l’articolo 2 della Legge 120/2020 che disciplina proprio il regime speciale di affidamento dei contratti sopra soglia comunitaria.
La principale novità sta nella proroga al 30.06.2023 della maggior parte delle norme derogatorie in esso contenute ma non di tutte, come andremo ad analizzare nel dettaglio.
L’articolo 51 del D.L. 77/2021 prevede:
“1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
[…]
- b) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “agli articoli 61 e 62” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 62”;
[…]
- La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020”.
In primo luogo viene prorogato al 30.06.2023 il termine massimo di 6 mesi di durata del procedimento entro cui arrivare all’aggiudicazione o all’individuazione definitiva del contraente.
Vengono poi prorogate fino al 30.06.2023 tante norme contenute all’articolo 2 della Legge 120/2020, quali:
- la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza;
- la possibilità di ricorrere, per l’affidamento di OPERE, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza legate all’emergenza economica o sanitaria, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
- la nomina di un responsabile unico del procedimento che validi ed approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera;
- gli obblighi di trasparenza.
Viene poi corretto un errore contenuto nella Legge 120/2020 e nello specifico il richiamo per la procedura competitiva con negoziazione all’articolo 61, che disciplina invece le procedure ristrette già richiamate dal medesimo comma.
Non viene invece prorogato, e scadrà pertanto il 31.12.2021, il comma 4 dell’articolo 2 ovvero quello relativo alle deroghe speciali introdotte per settori specifici.
Tale comma prevede per una serie di opere ritenute funzionali alla ripresa dell’economia nazionale la possibilità per le stazioni appaltanti di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, sulla scorta del c.d. “Modello Genova”.
Limiti alla deroga sono costituiti dalla normativa antimafia, dalle direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE, dai principi di cui agli articoli 30 (principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (norme sui conflitti di interesse) del Codice dei Contratti Pubblici, dalle disposizioni in materia di subappalto.
L’opportunità della non proroga probabilmente è stata determinata dal fatto che tale deroga dai contorni non ben definiti abbia creato problemi applicativi, generando comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti e occasioni di contenzioso.
Dott. Giulio Delfino
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