Il Decreto Legge numero 77 del 31 maggio 2021 è intervenuto anche in materia di subappalto, introducendo una sostanziale modifica alla precedente normativa.
In particolare l’articolo 49 del Decreto 77/2021 rubricato “Modifiche alla disciplina del subappalto” contiene la nuova disciplina del subappalto, modificando l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
Si tratta di una novella organizzata in due step:
- un regime transitorio fino al 31.12.2021 con limite al subappalto portato al 50%;
- una disciplina a regime senza più limiti prestabiliti al subappalto ma individuabili dalla stazione appaltante di volta in volta in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto.
Già IN VIA DEFINITIVA vengono modificati i commi 1 e 14 dell’articolo 105 del D.Lgs.50/2016 ponendo due importanti vincoli al subappalto.
REGIME TRANSITORIO
Come detto dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Quindi, per i bandi pubblicati tra il 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, non è necessario prevedere nel bando il limite quantitativo, perché il tetto del 50% si applica automaticamente.
LIMITI ALLE CATEGORIE PREVALENTI E AI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
Al comma 1 dell’articolo 105 del Codice si prevede: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.
Pertanto vengono posti alcuni divieti e limiti al subappalto quali:
- il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- non può essere ceduta la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
- non può essere ceduta la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Abbiamo quindi un generale divieto di subappalto al 100% e uno specifico limite al 50% del subappalto delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Per quanto attiene al “complesso delle categorie prevalenti”, nonostante un utilizzo poco felice dei termini, esclude la possibilità di subappalto superiore al 50% per tutte le categorie che non sono secondarie o prevalenti. Pertanto negli appalti con unica categoria od oggetto non è subappaltabile più della metà del contratto.
Per quanto attiene invece ai “contratti ad alta intensità di manodopera”, si evidenzia che in questo caso non si fa riferimento ai soli servizi (come all’articolo 95 comma 3 del Codice) ma a tutti i contratti in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016. Pertanto anche in tali casi (pensiamo ad esempio ad un servizio di pulizie civili) non è subappaltabile più della metà del contratto.
Viene fatta espressamente salva la possibilità di sostituire, in corso di efficacia del contratto, l’aggiudicatario con un nuovo contraente, fra l’altro, nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori (art. 106, comma 1, lettera d).
PARITÀ DI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI
Al comma 14 dell’articolo 105 del Codice si prevede: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Ulteriori due vincoli vengono poi posti alla concessione del subappalto, ossia:
- che il subappaltatore garantisca gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto principale;
- che il subappaltatore riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
Il trattamento economico così definito deve includere l’applicazione dei medesimi CCNL se:
- le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto;
ovvero
- riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Di contro viene soppressa dal medesimo comma 14 la previsione secondo cui il ribasso del subappaltatore non può essere superiore al 20% dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione all’affidatario principale.
Di seguito si riporta una schematizzazione delle modifiche effettuate ai commi 1 e 14 dell’articolo 105 del Codice.
ARTICOLO 105 | Prima DL 77/2012 |
Dopo DL 77/2012 |
Comma 1 |
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. |
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. |
Comma 14 |
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. |
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. |
Dott. Giulio Delfino
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