Il 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021 n. 108 che ha convertito in legge il D.L. 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni bis”.
Si premette che il testo definitivo non si è discostato molto dall’impianto originario, anche perché nel frattempo il Governo ha approvato un Disegno di Legge Delega (“Schema di disegno di legge recante delega al governo in materia di contratti pubblici”) per una revisione complessiva del Codice dei Contratti Pubblici.
Vediamo insieme quali sono le più rilevanti modifiche apportate dal Parlamento al “Decreto Semplificazioni bis” in sede di conversione in legge.
- PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR E PNC
La Legge 108/2021 ha modificato l’articolo 47 relativo alle pari opportunità e inclusione lavorativa, aggiungendo specifiche previsioni a favore del rispetto delle assunzioni obbligatorie dei disabili alle norme a tutela dell’assunzione di giovani e donne. Ciò con solo riferimento agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare.
In particolare si prevede l’obbligo per gli operatori economici affidatari dei contratti pubblici nell’ambito del PNRR e del PNC di consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di assunzione di disabili previsti dalla medesima legge nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sarà pertanto preclusa la sottoscrizione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con PNRR e PNC se, nel triennio precedente, l’operatore economico abbia violato gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla Legge 68/99.
Inoltre viene aggiunto che le stazioni appaltanti prevedano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
Pertanto le stazioni appaltanti, sempre con riguardo ai contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC, dovranno prevedere appositi requisiti o in alternativa criteri premiali volti a favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
- NORME A TUTELA DELLE PMI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR E PNC
È stato inserito l’articolo 47 quater con l’obiettivo di tutelare la concorrenza e garantire il pluralismo degli operatori nel mercato nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
Per tali contratti infatti, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, potranno prevedersi criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta.
Tali disposizioni dovranno applicarsi compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Una norma quindi finalizzata a favorire le piccole e medie (non micro) imprese con la facoltà di inserire criteri premiali nella valutazione delle loro offerte.
- SGRAVIO PER L’APPALTATORE IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO
All’articolo 49 comma 2 è stato aggiunta la lettera b-bis) che modifica il comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici nella misura in cui prevede che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.
Pertanto, a differenza della precedente impostazione secondo cui l’affidatario stesso doveva tramettere le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale da parte del subappaltatore, ora sarà sufficiente un’unica e semplice autodichiarazione da parte del subappaltatore in merito al proprio possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale.
Tali dichiarazioni saranno poi verificate direttamente dalla stazione appaltante tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81 del Codice.
- AFFIDAMENTI DIRETTI “EMERGENZIALI”: ESPERIENZA PREGRESSA DELL’OPERATORE ECONOMICO SCELTO E RISPETTO DELLA ROTAZIONE
Una modifica all’articolo 51 comma 1 ha previsto che, per gli affidamenti diretti in deroga all’articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici previsti dall’articolo 1 della Legge 120/2020, siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Pertanto a seguito della modifica la stazione appaltante dovrà scegliere l’affidatario diretto tra soggetti in possesso di idonea esperienza specifica desumibile, ad esempio, da servizi precedentemente prestati presso stazioni appaltanti e committenti privati in un periodo di tempo definito, curriculum aziendale complessivo, registrazione delle precedenti esperienze in propri elenchi. Di tale esperienza il RUP dovrà ovviamente darne conto nella determina di affidamento.
Infine viene espressamente citato il rispetto del principio di rotazione, sebbene fosse già previsto il richiamo ai principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici che lo contiene, volto ad affermare con maggior forza il divieto di affidamento diretto al precedente affidatario.
Dott. Giulio Delfino
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