Il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di errore materiale contenuto nell’offerta economica, che come noto non può essere oggetto di soccorso istruttorio, affermando che al verificarsi di determinate condizioni è ammissibile la correzione.
Nel caso di specie il concorrente aveva erroneamente quantificato in offerta economica il costo della manodopera in € 70.000,00 a fronte di una stima fatta dalla stazione appaltante nei documenti di gara di € 771.249,11.
Di questo si è occupato il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 5638 del 2 agosto 2021.
I Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che “nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi“.
A tal fine “è ammissibile la rettifica di errori contenuti nell’offerta presentata in sede di gara a condizione che si tratti di correzione di ‘errore materiale’, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza”.
In proposito “l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.
In particolare, a fini della rettifica occorre che a questa “si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente“.
Pertanto il Consiglio di Stato ha ammesso l’emendabilità dell’errore materiale, ma solo in presenza di precise condizioni:
- l’errore deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta;
- la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento;
- tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne;
- resta inammissibile la manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.
L’applicazione di questi principi ha portato i Giudici ad escludere nel caso di specie che ricorresse un errore materiale avente i caratteri richiesti ai fini della sua configurazione e (legittima) rettifica successiva all’offerta.
Infatti, pur a fronte di un rilevante divario fra i costi di manodopera indicati e quelli previsti dalla lex specialis, non è in alcun modo dato desumere direttamente dalla stessa offerta quale fosse il diverso importo dei suddetti costi (effettivamente) voluto dall’offerente.
Pertanto è possibile concludere che un errore materiale è rettificabile se riconoscibile a prima vista dalla lettura del documento d’offerta, senza ricorrere a fonti esterne, restando inammissibile la manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.
Dott. Giulio Delfino
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