Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è intervenuto con proprio parere per porre fine ai dubbi in merito all’obbligatorietà o facoltatività dell’anticipazione del prezzo dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore.
In particolare il Parere MIMS n. 923 del 05.11.2021 ha chiarito che l’anticipazione del prezzo è dovuta almeno nella misura del 20% mentre l’eventuale incremento dal 20% fino al 30% è una facoltà rimessa in capo alla stazione appaltante, nei limiti delle risorse disponibili.
Preliminarmente si ricorda che il Decreto Sblocca Cantieri aveva modificato il comma 18 dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, riguardante proprio l’anticipazione del prezzo che deve corrispondere la stazione appaltante all’appaltatore. Tale modifica ha avuto l’effetto di estendere anche agli esecutori dei contratti di servizi e forniture il diritto ad un’anticipazione del 20% sul valore totale dell’appalto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. In precedenza ciò era previsto solo per gli appalti di lavori pubblici.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.
A tal proposito il MIMS ricorda che l’anticipazione del prezzo non è subordinata all’espressa richiesta da parte dell’operatore economico ma è, invece, necessariamente subordinata alla costituzione della specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Il carattere cogente dell’anticipazione del prezzo deriva dalla ratio di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziare necessarie a dare avvio della prestazione e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al costoso credito bancario.
L’articolo 207 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto in via transitoria la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo 35, comma 18, “fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.
Il MIMS sottolinea come l’aumento dal 20% al 30 %, costituisce una “possibilità” per le stazioni appaltanti, al fine di attenuare le difficoltà economiche in cui versano le imprese a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19. Riportando la condizione “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.
Pertanto il MIMS conclude che, previa necessaria garanzia da parte dell’appaltatore, l’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice è dovuta almeno nella misura del 20%. Quindi, in quanto obbligatorio, tale importo deve essere già previsto nel quadro economico dell’intervento. L’eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” è, invece, una facoltà rimessa in capo alla stazione appaltante, nei limiti delle risorse disponibili.
Dott. Giulio Delfino
SE VUOI ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO O HAI NECESSITÀ DI FORMAZIONE SULLE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO SBLOCCA CANTIERI O SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI SCRIVICI ALL’INDIRIZZO [email protected]