I Giudici di Palazzo Spada sono tornati di recente sulla questione servizi analoghi/servizi identici al fine di soddisfare i requisiti di capacità tecnico professionale ex articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici.
Spesso accade infatti che nel bando sia richiesto come requisito di partecipazione di aver svolto o aver conseguito un determinato fatturato svolgendo servizi analoghi a quello oggetto di gara.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7341 del 03 novembre 2021 ha ribadito che la richiesta di pregresse esperienze analoghe non può portare ad ammettere alla gara soltanto i concorrenti che abbiano svolto servizi identici all’oggetto della procedura di affidamento.
I Giudici testualmente affermano: “Nell’ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048; 2 settembre 2019, n. 6066; 18 dicembre 2017 n. 5944). La ratio sottesa a questa condizione si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito”.
Infatti la categoria dei servizi analoghi, concettualmente diversa da quella dei servizi identici, include prestazioni che, pur non coincidendo totalmente con i servizi oggetto dell’appalto, presentano tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre dall’appartenenza ad un’unica materia (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n.1668).
Pertanto il Consiglio di Stato ribadisce che per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica non è necessario aver svolto servizi identici all’oggetto dell’appalto ma è sufficiente aver svolto servizi analoghi, da intendersi come quei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto.
Dott. Giulio Delfino
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