Le soglie di rilevanza comunitaria nelle procedure di gara sono quei valori di importo a base d’asta oltre i quali vi è l’obbligo di espletare una delle specifiche procedure previste dalle direttive europee sugli appalti pubblici, aperte a tutti gli operatori economici europei in possesso dei requisiti richiesti. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano invece solo le norme interne, seppur coerenti coi principi generali del diritto comunitario. L’articolo 35 del Codice degli Appalti individua tali soglie di rilevanza comunitaria, recependole dalla normativa comunitaria. Infatti tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimenti della Commissione europea direttamente applicabili nel diritto interno.
Sono previste soglie di rilevanza comunitaria diverse per gli appalti pubblici di lavori e per gli appalti di servizi e forniture. Il Regolamento UE 2021/1952 dal 1° gennaio 2022 ha così modificato le soglie per gli appalti dei settori ordinari:
- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
PRINCIPALI SETTORI |
Fino al 31.12.2021 | Dal 01.01.2022 |
Lavori |
€ 5.350.000 | € 5.382.000 |
Servizi e Forniture | € 214.000 |
€ 215.000 |
Servizi Sociali | € 750.000 |
€ 750.000 |
Si rileva un lieve incremento delle soglie, specie nel settore dei lavori, rispetto ai valori validi nel biennio precedente.
Il Codice degli Appalti precisa che per il calcolo di tali soglie si deve tenere conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Pertanto deve essere tenuta in considerazione da parte degli operatori economici la recente revisione delle soglie comunitarie, in quanto queste incidono sensibilmente nella determinazione della procedura di gara selezionata dalla stazione appaltante di volta in volta al variare del valore dell’appalto da aggiudicare.
Tali modifiche regolamentari, in vigore dal 1° gennaio 2022, sono obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza.
Dott. Giulio Delfino
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