La legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/202,1 detto “Milleproroghe 2022”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° marzo 2022, ha esteso temporalmente la durata di una norma che favorisce la liquidità per le imprese esecutrici dell’appalto.
Infatti l’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’articolo 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui può essere anticipato all’appaltatore fino al 30% dell’intero importo contrattuale, entro 15 giorni dall’inizio della prestazione.
La ratio dell’anticipazione del prezzo è di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziare necessarie a dare avvio della prestazione e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al credito bancario.
Il richiamato articolo 207 del D.L. 34/2020 prevede che l’importo dell’anticipazione del prezzo per lavori, servizi e forniture prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici (che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%) può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
A tal proposito si ricorda che Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è recentemente intervenuto con Parere n. 923 del 05.11.2021 per chiarire che l’anticipazione del prezzo è dovuta (pertanto obbligatoria) almeno nella misura del 20% mentre l’eventuale incremento dal 20% fino al 30% è una facoltà rimessa in capo alla stazione appaltante, nei limiti delle risorse disponibili.
Il MIMS ricorda che l’anticipazione del prezzo non è subordinata all’espressa richiesta da parte dell’operatore economico ma è, invece, necessariamente subordinata alla costituzione della specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.
Pertanto fino al 31.12.2022 le stazioni appaltanti potranno anticipare fino al 30% del prezzo dell’appalto alle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Dott. Giulio Delfino
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