Lo scorso 9 marzo il Senato ha approvato in prima lettura la Legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, contenente i principi guida che dovranno ispirare la riscrittura/correzione del Codice dei Contratti Pubblici. Ora il testo passa alla Camera e, nel caso fosse nuovamente modificato, dovrà tornare poi in Senato per l’approvazione definitiva prevista entro e non oltre il 30 giugno prossimo.
Importanti modifiche hanno riguardato la versione base del disegno di Legge proposto dal Governo riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e in particolare all’uso del criterio del massimo ribasso.
La versione originale del disegno di Legge approvato la scorsa estate dal Governo prevedeva all’articolo 1 lettera l):
“individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali”.
Il Senato ha apportato a tale lettera una serie di correttivi, tutti volti a limitare l’impiego del criterio del massimo ribasso.
In primo luogo è stata aggiunta la seguente frase:
“con possibilità di escludere per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici”.
Tale locuzione è volta a limitare il criterio del massimo ribasso negli affidamenti sotto soglia che non abbiano carattere transfrontaliero, consentendo alle stazioni appaltanti di escludere automaticamente le offerte anomale sulla base di specifiche formule matematiche. Si precisa che il ricorso a tale automatismo è previsto come facoltativo e non più come obbligatorio, qual è attualmente in forza dei regimi derogatori introdotti coi Decreti Semplificazioni. Inoltre il ricorso a tale automatismo di valutazione delle offerte è escluso sopra soglia comunitaria, in quanto già giudicato non compatibile col diritto comunitario dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia europea.
Seconda rilevante modifica è la locuzione finale
“e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.
Si tratta di un’importante norma introdotta a tutela dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, evitando che il ribasso offerto possa riguardare questi elementi.
Considerata la collocazione di tale frase all’interno della legge nel contesto dei casi in cui si possa ricorre ai fini dell’aggiudicazione al solo criterio del prezzo o del costo, a parare di chi scrive tale divieto riguarderà proprio i casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, non interessando le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In una nuova lettera viene poi aggiunta un’ulteriore previsione:
“revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
In realtà non si tratta di una nuova norma ma un richiamo all’attuale articolo 95 comma 3, dalla cui tutela vengono però sottratti i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, per i quali potranno aprirsi possibilità di ricorso al criterio del minor prezzo, destando alcune perplessità.
Viene invece confermata la tutela dell’aggiudicazione esclusivamente col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai seguenti casi:
- i servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- i servizi ad alta intensità di manodopera, attualmente quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.
A tal riguardo appare utile sottolineare quanto dichiarato pochi giorni fa dal Presidente regionale di Legacoop Sardegna proprio sulle modalità di affidamento che debbano avere determinate tipologie di appalti: “Chiediamo ai sindaci che finalmente capiscano che anziani, bambini e disabili non sono marciapiedi e opere pubbliche”.
Non sappiamo se i sindaci lo abbiano capito, ma di certo sembra che il Senato abbia colto questa istanza di tutela, aggiungendoci anche quell’enorme numero di operatori del mondo del facility management che ad ogni (frequente) cambio di appalto vedono messe in discussione le proprie ore contrattuali, se non l’intero posto di lavoro.
Su queste modifiche, non su altre proposte, è stata trovata una proficua sintesi tra Governo, Senato e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Vedremo se la Camera riuscirà a migliorare ulteriormente il testo ovvero se resterà così come è attualmente scritto.
Dott. Giulio Delfino
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