Il Consiglio di Stato riconosce piena legittimità alla scelta della stazione appaltante di riservare ex art. 112 del D.Lgs. 50/2016 la partecipazione alle cooperative sociali per un appalto sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana, qualificato come servizio pubblico locale.
Il caso di specie ha riguardato un appalto “riservato”, per l’affidamento transitorio del servizio di raccolta porta a porta degli interventi straordinari di pulizia, spazzamento e taglio erba del territorio comunale, della gestione del centro comunale di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata e dei servizi accessori.
La società ricorrente ha lamentato la violazione della normativa nazionale in materia di cooperative sociali (Legge n. 381/1991), asserendo la sussistenza dei seguenti vizi:
- impossibilità di superare l’importo della soglia euro-unitaria;
- impossibilità di gestire un servizio pubblico locale di rilevanza economica.
La sentenza n. 1300/2022 del Consiglio di Stato affronta i rapporti fra l’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016 – applicato nel caso di specie – e l’articolo 5 della Legge n. 381/1991 (che disciplina le cooperative sociali). Viene evidenziato che le due disposizioni presentano un ambito applicativo differente, sicché i limiti imposti dalla Legge 381/1991 non possono essere estesi anche alla all’articolo 112 del Codice dei Contratti Pubblici che non prevede tali limitazioni.
L’articolo 5, comma 1, della legge n. 381/1991 conferisce il potere discrezionale di conferire, mediante la stipulazione di una convenzione, “la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”, sempre nel rispetto “di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.
L’articolo 112 D.Lgs. n. 50/2016 prevede invece la possibilità di creare una riserva di partecipazione oppure di esecuzione in materia di appalti pubblici, per quegli operatori economici “il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate”, sempre che “il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”.
I Giudici di Palazzo Spada osservano che, seppure ambedue le disposizioni riguardano il conferimento della prestazione di servizi o la fornitura di beni, mentre la Legge n. 381/1991 lo fa al di fuori del campo di applicazione degli appalti di rilevanza comunitaria e secondo uno schema procedimentale che non è quello dell’evidenza pubblica, l’articolo 112 D.Lgs. n. 50/2016 risponde invece a quest’ultima differente logica, costituendo pedissequa attuazione da parte del legislatore nazionale della disciplina euro-unitaria.
Pertanto il Consiglio di Stato segnala due evidenze:
- la disposizione codicistica dell’articolo 112 riguarda proprio le procedure sopra soglia ad evidenza pubblica;
- la stessa disposizione non è altro che l’attuazione di principi contenuti nelle direttive comunitarie in materia di affidamenti pubblici e pertanto una necessaria attuazione nel diritto interno delle stesse.
La sentenza rileva inoltre che anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea si trae la volontà di facilitare e ampliare la partecipazione al “mondo del lavoro” di categorie svantaggiate di lavoratori. Ciò anche in deroga ai principi generali di massima apertura al mercato degli affidamenti pubblici.
Parimenti risulta infondato dal Consiglio di Stato l’asserito vizio riguardante il fatto che l’appalto inerisca “un servizio pubblico locale di rilevanza economica”.
Tale motivo di impugnazione sorgeva dall’analisi letterale dell’articolo 5 della Legge 381/1991e in particolare per l’impiego della formula linguistica “fornitura di beni e servizi”, in luogo dell’espressione “servizi pubblici locali”.
I Giudici rilevano che una simile formula linguistica, tuttavia, non si trae dal dato testuale dell’articolo 112 D.Lgs. n. 50/2016, che fa rifermento genericamente alle “procedure di appalto”, contemplando, evidentemente, anche quelle di servizio pubblico, tipicamente contendibili mediante questo modulo procedimentale.
Il Collegio evidenzia infine che il riferimento alle cooperative sociali e, in particolare, alle cooperative sociali di tipo B, contenuto nel bando di gara non implica l’automatica applicazione di eventuali limiti contenuti nella legge n. 381/1991 ma semmai è volto semplicemente ad individuare, sul piano soggettivo, coloro che sono ammessi alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente.
Pertanto il Consiglio di Stato conferma che sia possibile riservare alle cooperative sociali di tipo B gli affidamenti di servizi, anche pubblici locali di rilevanza economica, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei Contratti Pubblici.
Dott. Giulio Delfino
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