Le “idonee referenze bancarie” sono una delle modalità di comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, previste dall’Allegato XVII del Codice dei Contratti Pubblici. Talvolta i disciplinari di gara richiedono contenuti particolari e specifici per le referenze bancarie, magari collegati agli importi del contratto da affidare. Ma ciò è legittimo?
A tale quesito ha risposto di recente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1936/2022 del 17 marzo 2022.
Nel caso di specie, secondo il ricorrente la contro interessata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara poiché le attestazioni bancarie prodotte da quest’ultima erano generiche e non rispettose della lex specialis. Infatti le referenze bancarie prodotte davano unicamente riscontro dell’esistenza di un rapporto di conto corrente con l’istituto bancario e che tale rapporto sarebbe condotto con regolarità e correttezza.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada “Le idonee referenze bancarie devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili”.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa “le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario. Le stesse vanno considerate idonee qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso”.
Pertanto il motivo di ricorso è stato respinto.
È quindi sempre sufficiente, ai fini dell’ammissione ad una gara, la presentazione di una referenza bancaria contenente una semplice e circoscritta dichiarazione di correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario.
Dott. Giulio Delfino
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