Capita, purtroppo non così eccezionalmente, che una volta assegnati i punteggi tecnici dalla Commissione giudicatrice, a seguito di reclami dei concorrenti o su impulso del RUP, tali punteggi vengano successivamente rivisitati dalla Commissione stessa e modificati.
Il TAR Bari, con sentenza n. 513/2022 del 15 aprile 2022 si occupa proprio di questa fattispecie, sottolineando che l’apprezzamento qualitativo delle offerte formulate, una volta cristallizzato in un verbale e reso pubblico, assume carattere di stabilità e definitività.
LA TUTELA DEI PRINCIPI
Il TAR in primo luogo afferma che: “la corretta applicazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di par condicio per gli operatori economici, partecipanti ad una gara, comporta che l’apprezzamento qualitativo delle offerte formulate – che viene effettuato non a caso in apposita seduta riservata, proprio per consentire il libero confronto dialogico tra i componenti della commissione, franco da condizionamenti esterni – una volta cristallizzato in un verbale fide-facente e datane pubblicità all’esterno e ,quindi, fuoriuscito dall’ambito riservato, assume carattere di stabilità e definitività.
Un simile giudizio tecnico-discrezionale non può esser contestato in via procedimentale, ad opera degli stessi operatori economici, che non accettino il giudizio formulato e che quindi sovrappongano proprie valutazioni di parte opinabili”.
L’INTANGIBILITÀ DEL GIUDIZIO
Per i Giudici non è neanche possibile pensare all’attivazione ex officio di una qualche forma di autotutela invero alquanto atipica.
Il TAR infatti evidenzia che: “A ben vedere, il giudizio che formula una Commissione giudicatrice, una volta esternato, è nella sua intrinseca essenza intangibile. Può esser contestato, se ve ne siano i presupposti, con i consueti rimedi previsti dall’ordinamento, ossia per lo più a mezzo della proposizione di un ricorso giurisdizionale. Ma, non può ritenersi che esso sia nella disponibilità della Commissione, tal da consentirle ad libitum la possibilità, in ogni tempo, di poterla cambiare, frustrando in tal modo la stessa attendibilità del giudizio dato”.
Per i Giudici un intervento sarebbe ammissibile in linea teorica sotto forma di autotutela, ma richiede i presupposti e comporta il ricorso alle regole proprie di tale istituto, in primis un’ampia motivazione.
CONCLUSIONI
Pertanto, sia su richiesta di un concorrente sia su richiesta del RUP, la rivalutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice che l’ha espressa è di norma vietata.
Dott. Giulio Delfino
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]