Non di rado i disciplinari di gara pongono limiti dimensionali (facciate, carattere, interlinea, margini, ecc) alle relazioni tecniche che i concorrenti devono presentare in sede di offerta.
Ma cosa succede se tali limiti vengono superati?
Il TAR Sicilia, Catania, sezione II, con sentenza n. 1292 del 2 maggio 2022 è intervenuto proprio su una di queste fattispecie.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLI DI STATO
Nella sentenza i Giudici siciliani richiamano la posizione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 577/2020 e del Consiglio di Stato, sezione V, n. 6857/2021, in cui si è affermato quanto segue: “Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ‘ai fini della valutazione dell’offerta’; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro”
IL CASO DI SPECIE
Nel caso in esame la “lex specialis” di gara non prevedeva a pena di esclusione un limite dimensionale per la relazione tecnica e neppure contemplava a pena di esclusione caratteristiche dimensionali per gli allegati.
Pertanto, secondo il TAR Catania, non era da adottare nessun provvedimento di esclusione nei confronti dell’aggiudicatario, né risultano le specifiche e dettagliate ragioni per le quali la parte ricorrente avrebbe subito un effettivo pregiudizio a seguito del superamento dei limiti dimensionali raccomandati dalla stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario.
CONCLUSIONI
Pertanto la violazione dei limiti dimensionali comporta l’esclusione del concorrente solamente se prevista espressamente nella documentazione di gara ovvero se venga comprovato concretamente che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno degli altri.
Dott. Giulio Delfino
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