Gli Enti del Terzo Settore o associazioni di volontariato no profit possono essere ritenute dalla Camera di Commercio non iscrivibili per mancanza di attività economica e partita Iva. Ciò invero avverrà allorquando l’associazione non eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Ma come si mette in relazione questa circostanza col requisito di idoneità professionale previsto dal Codice dei contratti pubblici dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “per un settore di attività compatibile con quello del servizio da affidare e pertinente alla categoria merceologico in cui risulta iscritto”?
LA POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza n. 305/2008) ha stabilito che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”.
Pertanto la Corte ha previsto che anche gli Enti del Terzo Settore debbano poter partecipare alle gare d’appalto anche se non svolgono una prelevante attività commerciale.
LA POSIZIONE DELL’ANAC
Anche l’Autorità Anticorruzione è intervenuta sul punto con la deliberazione n. 767/2018, nell’ambito della quale ha rilevato che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che la stessa, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi.
Pertanto l’ANAC si è espressa in linea e nella stessa direzione della Corte di Giustizia Europea.
LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Infine anche il Tar Lecce, nella sentenza n. 1635/2021, ha stabilito che un’associazione di volontariato no profit non ha l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio per poter partecipare a una gara d’appalto.
Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata, sotto soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento di un servizio. Tra i requisiti di idoneità professionale, a pena di esclusione, la lettera d’invito indicava anche l’iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “per un settore di attività compatibile con quello del servizio da affidare e pertinente alla categoria merceologico in cui risulta iscritto”.
Un’associazione di volontariato interessata a partecipare alla gara aveva posto il seguente quesito: “Si comunica che l’associazione non è iscrivibile in Camera di Commercio, in quanto Ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale. Pertanto si chiede se nell’azione busta documentazione è sufficiente allegare l’autocertificazione di non iscrivibilità in Camera di Commercio in luogo del certificato camerale. Infine avendo chiuso la partita IVA si chiede come poter aggiornare l’anagrafica”.
In risposta la stazione appaltante aveva confermato all’associazione di volontariato la possibilità di partecipare alla procedura chiedendo però che in luogo del certificato della Camera di Commercio, l’associazione inserisse idoneo documento attestante la natura dell’Ente/Associazione (atto costitutivo, statuto, etc.)”.
L’associazione così ammessa alla procedura era risultata aggiudicataria, ma tale risultato veniva impugnato con ricorso al Tar Puglia.
I Giudici salentini hanno affermato che “non è revocabile in dubbio che possa essere ammessa la partecipazione alle gare di soggetti come le Associazioni di volontariato, in quanto l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione. Il conseguimento di un margine di utile, rinveniente dall’affidamento del servizio, non si pone in contrasto con la natura no profit delle Associazioni di volontariato; infatti, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di produrre un risultato economico o finanziario positivo, ma nel divieto di distribuire tale utile agli associati e nell’obbligo di reinvestirlo esclusivamente per scopi istituzionali.
Nel caso specifico, l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’aggiudicataria prevedono che gli eventuali proventi dei servizi prestati da Alto Salento siano interamente destinati al funzionamento dell’Associazione, e non anche ripartiti fra i soci, e che, in caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, l’intero patrimonio sia devoluto in beneficienza”.
CONCLUSIONI
Pertanto deve essere ammessa la partecipazione alle gare di soggetti come le Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore. In relazione agli stessi l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione nel caso in cui non esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Dott. Giulio Delfino
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