Per invitare gli operatori economici alle procedure negoziate, il cui uso oggi risulta ampliato a dismisura, è possibile far precedere una raccolta di manifestazioni di interesse ovvero utilizzare direttamente l’Albo fornitori della Stazione Appaltante, se esistente, fermo restando l’applicazione del principio di rotazione.
Ma se una Stazione Appaltante non ha validamente costituito un Albo fornitori interno, è possibile utilizzare l’elenco degli operatori economici presenti sul MEPA quale albo fornitori?
A tale quesito ha risposto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con Parere n. 1257/2022.
IL QUESITO
L’Ente che ha posto il quesito ha specificato di utilizzare il MEPA per tutte le esigenze, compresi i lavori ed i servizi di architettura e ingegneria, sfruttando gli elenchi di operatori economici (OE) gestiti da CONSIP. Questi ultimi, operano a tutti gli effetti come un albo fornitori poiché:
1 – sono ripartiti in beni, servizi e lavori, ciascuno dei quali viene suddiviso in categorie merceologiche, corrispondenti a specifici bandi;
2 – per ognuna di esse è possibile effettuare un’estrapolazione excel, tramite la quale poter filtrare gli OE per regione, provincia e tipologia d’impresa;
3 – per i lavori, i bandi corrispondono alla precipua categoria SOA e, nel passaggio n. 4 dell’RdO denominato “inviti dei fornitori”, sussiste addirittura una sezione denominata “dettagli informativi relativi al fornitore”, in cui appare il livello e le categorie SOA possedute dall’OE oppure la sola abilitazione ad operare entro gli importi di cui all’art. 90 del DPR 207/10.
In tale contesto la Stazione Appaltante si chiede perché dovrebbe impiegare risorse umane e temporali nel dover istituire un ridondante albo fornitori che funzionerebbe in maniera del tutto analoga agli elenchi MEPA, ma avrebbe l’onere di dover essere catalogato, gestito e periodicamente aggiornato con costi a carico della stessa.
In un’ottica di contenimento della spesa pubblica, chiede pertanto se si possano utilizzare solo ed esclusivamente gli elenchi OE gestiti da CONSIP, senza costituire un proprio Albo fornitori.
LA RISPOSTA
Il Ministero a tale quesito ha così risposto: “Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che è possibile utilizzare l’elenco degli O.E. presenti sul MEPA quale albo fornitori. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle linee guida n. 4 ANAC in materia di affidamenti sotto-soglia (si veda in particolare il paragrafo 5.1.)”.
Infatti le Linee Guida ANAC n. 4, che disciplinano gli affidamenti sotto soglia comunitaria, al punto 5.1.1 lettera c) indicano che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento in cui vengono disciplinati: “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”.
CONCLUSIONI
Pertanto è possibile utilizzare l’elenco degli operatori economici presenti sul MEPA quale albo fornitori, evitando anche di far precedere l’invito alla procedura negoziata dalla fase di raccolta delle manifestazioni di interesse.
Dott. Giulio Delfino
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