I recenti Decreti Semplificazioni, come noto, hanno alzato sensibilmente le soglie degli affidamenti diretti, prevedendo procedure in deroga al Codice dei Contratti Pubblici. Tale circostanza ha spesso ingenerato confusione applicativa in capo alle stazioni appaltanti, che spesso invero hanno preferito delle “procedure comparative”, non canonizzate, di valutazione di più offerte rispetto all’affidamento diretto c.d. “puro”.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE OFFERTE E ROTAZIONE
Ciò ha creato però confusione in taluni che hanno assimilato tali affidamenti diretti previa valutazione di più offerte alle procedure negoziate vere e proprie, da cui in realtà differiscono sia per forma (iter procedurale non disciplinato) che per sostanza (mancanza di applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dal Codice).
A questo si aggiunga che alcune stazioni appaltanti, aprendosi alla valutazione di più offerte, hanno ritenuto di poter riaffidare al precedente affidatario il contratto nel caso la sua offerta fosse ritenuta la più conveniente.
Su questo punto è necessario però essere chiari in quanto anche gli stessi Decreti Semplificazioni hanno espressamente ribadito l’obbligatorietà del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti anche con riferimento alle procedure derogatorie in essi contenute.
TAR VENEZIA
Su questo punto, a titolo esemplificativo, può citarsi la sentenza n. 132/2022 del TAR Venezia proprio per il caso di una stazione appaltante che, a seguito di indagine di mercato, aveva attivato una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi. Ebbene i Giudici hanno ribadito che per gli affidamenti diretti è riconosciuta alle stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità che però deve essere bilanciata dall’applicazione puntuale dei principi generali di cui al comma 1 dell’articolo 30 del Codice e in particolare del principio di rotazione, da intendersi sia degli inviti che degli affidamenti.
CONSIGLIO DI STATO
Infatti il Consiglio di Stato ha di recente più volte ribadito che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie comunitarie, non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante abbia indetto una procedura di gara aperta, da intendersi anche quale procedura negoziata aperta alla massima partecipazione. Mai però è consentito il superamento del principio di rotazione nel caso di affidamento diretto.
COCNLUSIONI
Pertanto per poter riaffidare un contratto al precedente affidatario una stazione appaltante dovrà espletare una procedura aperta o, al limite, una procedura negoziata aperta alla massima partecipazione di tutti gli operatori economici interessati. In nessun caso potrà riaffidare al precedente affidatario un contratto a seguito di un affidamento diretto, pur se preceduto da indagine di mercato e successiva comparazione di offerte/preventivi, pena l’impugnabilità dell’affidamento da chiunque ne abbia interesse dinanzi al Tar competente.
Dott. Giulio Delfino
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