Come noto il soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici, può riguardare unicamente le irregolarità relative alla documentazione amministrativa, con espressa esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.
Ma è quindi possibile per la stazione appaltante chiedere chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate?
Su tale aspetto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7353 del 22 agosto 2022.
IL CASO IN ESAME
Nela caso analizzato dai Giudici la stazione appaltante aveva proceduto all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica e in successive sedute all’analisi del relativo contenuto, conclusosi con la decisione di predisporre quesiti da inviare ai partecipanti al fine di chiarire alcuni aspetti tecnici delle relative proposte.
LA DECISIONE DI PRIMO GRADO DEL TAR
Il Giudice di prime cure, TAR Abruzzo, aveva valorizzato il principio secondo cui al di fuori delle ipotesi di chiarimenti espressamente previsti in sede di procedura negoziata, dialogo competitivo o valutazione dell’anomalia delle offerte, non è consentito chiedere chiarimenti o integrazioni relativamente alle offerte, anche al solo fine di meglio comprenderne la portata. Ciò in quanto nel caso di specie sarebbe stata compromessa la segretezza e l’indipendenza di giudizio della Commissione giudicatrice.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
I Giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la decisione del TAR affermando che: “se è, certamente, precluso alla stazione appaltante (e, per essa, alla commissione incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni, integrazioni in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta negoziale (ciò che si risolverebbe in forme anomale di dialogo idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti) – non è vietata la possibilità di sollecitare (con l’ovvio limite che si tratti di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni” e non di modifiche, anche solo quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti dell’offerta tecnica, le quante volte sia ritenuto opportuno, per la segnata ipotesi di proposte connotate di particolare complessità. Non è, con ciò, preclusa – nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante – l’attività di soccorso “procedimentale” (diversa, come tale, dal “soccorso istruttorio”, che – ai sensi dell’art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico)”.
Il Consiglio di Stato ritiene utile conservare la possibilità di soccorso procedimentale, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiedendo chiarimenti al concorrente. Ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte.”
CONCLUSIONI
Pertanto è possibile per la stazione appaltante chiedere chiarimenti o illustrazioni al fine di meglio esplicitare la reale volontà dell’offerente, senza però poter ammettere alcun tipo di modifica o integrazione all’offerta presentata. In tal caso si è in presenza di soccorso procedimentale e non di soccorso istruttorio.
Dott. Giulio Delfino
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]