Come noto il soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici, può riguardare unicamente le irregolarità relative alla documentazione amministrativa, con espressa esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.
IL TAR Lazio evidenzia pertanto che non è consentito il ricorso al soccorso istruttorio per ovviare a una carenza relativa anche solo ad un allegato dell’offerta tecnica.
In tal modo si è pronunciata la sezione staccata di Latina (Sezione Prima) con sentenza n. 730 del 17 settembre 2022.
IL CASO IN ESAME
Nela caso analizzato dai Giudici la stazione appaltante aveva proceduto all’esclusione di un concorrente con la motivazione che la Commissione Giudicatrice, a seguito di valutazione della documentazione tecnica presentata, ha accertato la mancanza di una scheda tecnica che era richiesto fosse allegata alla relazione tecnica. Il Disciplinare di Gara comminava infatti la sanzione dell’esclusione in caso di mancata allegazione della scheda tecnica oggetto di ricorso.
LE DOGLIANZE DEL RICORSO
La ricorrente in primo luogo contesta che l’omessa allegazione della scheda tecnica non poteva considerarsi idonea ex lege a determinare l’esclusione dalla procedura. Infatti l’utilità della scheda avrebbe dovuto rilevare solo quale mera specificazione degli impegni espressi dalla concorrente nell’offerta tecnica. Sostiene inoltre che il Progetto Tecnico/Proposta Tecnico-Organizzativa presentato in gara conteneva ex se tutti gli elementi della scheda tecnica genericamente richiesta (a pena di esclusione) dalla stazione appaltante.
In secondo luogo poi la ricorrente sostiene che la Commissione giudicatrice, lungi dal poter procedere all’esclusione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per la produzione di tale scheda, ove effettivamente necessaria.
LA SENTENZA DEL TAR
Sul primo motivo di doglianza i Giudici si limitano a indicare che “la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione”.
Quanto al secondo aspetto il TAR rileva che “la carenza dell’offerta tecnica non poteva in alcun modo essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, perché tale possibilità in ordine a eventuali profili di carenza e/o inintelligibilità dell’offerta tecnica e/o economica è strettamente presidiata e limitata anzitutto dalla lettera dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti “(…)con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica(…)”. È pacificamente riconosciuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte”.
CONCLUSIONI
Pertanto non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio in merito ai contenuti della busta relativa all’offerta tecnica, nemmeno per sanare la mancanza di un allegato alla stessa.
Dott. Giulio Delfino
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