L’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice è spesso oggetto di contestazione da parte dei concorrenti che non vincono la gara: vuoi perché illogici, non motivati o incompleti.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 7997 del 15 settembre 2022 analizza invece il caso in cui i commissari di gara hanno attribuito all’offerta tecnica tutti punteggi identici criterio per criterio, ritenendo il loro operato legittimo.
IL CASO IN ESAME
Nela caso analizzato dai Giudici l’aggiudicazione veniva impugnata dalla ricorrente asserendo, tra gli altri motivi, l’insufficienza della motivazione meramente numerica e dell’assoluta identicità di tutti i punteggi attribuiti dai commissari di gara.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
In primo luogo il Consiglio di Stato conferma quanto già affermato dal TAR di prime cure che ha richiamato l’ampia discrezionalità tecnica esercitata dalle commissioni valutatrici nella valutazione delle offerte presentate nell’ambito di gare pubbliche e i noti limiti che su tale valutazione incontra il sindacato giurisdizionale amministrativo.
Inoltre ha richiamato il ripetuto principio giurisprudenziale per cui l’uniformità dei giudizi resi dai commissari non è elemento ex se idoneo a inficiare la sottesa valutazione.
Infine i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato l’orientamento giurisprudenziale prevalente che nega che l’espressione di un identico giudizio da parte di tutti i commissari possa far presumere automaticamente la sussistenza di un giudizio collegiale e precostituito, in quanto l’identità del punteggio bene può denotare una legittima e fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno all’organo tecnico.
CONCLUSIONI
Pertanto è legittima in via generale l’assoluta identicità di tutti i punteggia attribuiti dai commissari di gara, salvo che non sia dimostrato che derivi da un giudizio collegiale e precostituito.
Dott. Giulio Delfino
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