L’ANAC ha presentato il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) attraverso cui le stazioni appaltanti potranno verificare mediante un’interfaccia web i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Delibera n. 464/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022 n. 249, dal 9 novembre, l’uso del FVOE sarà quindi obbligatorio per la partecipazione a gare di appalto da parte degli operatori economici.
OBIETTIVI DEL FVOE
L’obiettivo dell’introduzione di tale strumento è quello di rendere automatizzata e veloce la verifica dei requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione a procedure di gara da parte della stazione appaltante. Lo scopo è quello di utilizzare il fascicolo per tutte le procedure di affidamento e istituire l’elenco degli operatori economici “già verificati”. L’eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici risulta infatti determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara.
PROFILI CARATTERIZZANTI IL FASCICOLO
Il FVOE riguarda i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ponendosi specifici obiettivi di efficientamento e semplificazione dei controlli, tra cui spicca sicuramente il riutilizzo dei dati per almeno 120 giorni.
OGGETTO CONTROLLI |
FINALITÀ |
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso degli altri requisiti di partecipazione |
consentire alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; |
in caso di subappalto, controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali | consentire agli operatori economici l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali dichiarati |
in caso di avvalimento, controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione in capo ai soggetti ausiliari | il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi, per almeno 120 giorni |
controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti |
il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, per almeno 120 giorni |
L’iter applicativo del FVOE comporta che:
- la stazione appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
- in caso di ricorso all’avvalimento e/o subappalto, l’ausiliario/subappaltatore dovrà generare la propria componente;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE https://www.anticorruzione.it/documents/91439/08065cb3-136d-c515-c12d-9c7d7738ad96) secondo le istruzioni ivi contenute.
Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dal Codice dei Contratti Pubblici da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.
Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario.
Le istruzioni pratiche di dettaglio per operare sul FVOE, sia per operatori economici che per stazioni appaltanti, sono indicate all’ “Articolo 4 – Modalità operative” della sopra citata Delibera n. 464/2022dell’ANAC.
DOCUMENTI INTERESSATI DAL FASCICOLO
DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI GENERALI
La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale attraverso il FVOE sono i seguenti:
- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario includono:
- fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
- le Attestazioni SOA;
- i Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
- le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
CONCLUSIONI
Il FVOE sostituisce quindi il precedente sistema dell’Avcpass. La verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione, ma viene estesa alla fase di esecuzione e al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara.
La creazione di un Fascicolo digitale mira a semplificare e digitalizzare la dichiarazione e relativa comprova dei propri requisiti di partecipazione, consentendo alle stazioni appaltanti e alle imprese concorrenti di concentrarsi su strategie d’acquisto tecnico-organizzative e sui contenuti dell’offerta tecnica presentata piuttosto che sugli aspetti formali e meramente burocratici.
Dott. Giulio Delfino
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