Il divieto di commistione è finalizzato ad impedire che nei vari step di valutazione dell’offerta la stazione appaltante possa essere influenzata nelle proprie determinazioni dalla preventiva conoscenza dell’offerta economica. Pertanto non è consentito che all’interno della busta amministrativa siano presenti l’offerta tecnica o l’offerta economica e che all’interno della busta tecnica siano presenti elementi afferenti all’offerta economica.
Su tale aspetto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 9187 del 27 ottobre 2022.
IL CASO IN ESAME
Nell’ambito di una gara per l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva per lavori di manutenzione straordinaria, il concorrente risultato primo in graduatoria veniva escluso poiché era stata rilevata la presenza del documento elettronico contenente l’offerta economica all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa presentata.
Infatti nel corpo degli allegati della “busta amministrativa” era presente una copia dell’offerta economica, confusamente inserita con gli altri files prodotti.
L’esclusione avveniva successivamente alla composizione della graduatoria in quanto la stazione appaltante si era avvalsa dell’inversione procedimentale, per effetto della quale la busta amministrativa è stata analizzata per ultima.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
I Giudici di Palazzo Spada riaffermano: “il divieto di cd. “commistione” delle offerte e documenti di gara, volto a evitare condizionamenti nella valutazione dell’offerta tecnica per effetto della preventiva (anche solo potenziale) conoscenza di elementi dell’offerta economica (cfr. al riguardo, in generale, inter multis, Cons. Stato, V, 11 maggio2022, n. 3725; III, 24 febbraio 2022, n. 1327; V, 20 luglio 2021, n. 5463; III,18 gennaio 2021, n. 544; V, 19 ottobre 2020, n. 6308)”.
Il Consiglio di Stato afferma che tale principio resta valido anche in un contesto d’inversione procedimentale, in cui la busta amministrativa viene per definizione esaminata successivamente alle valutazioni e cioè quando la fase di valutazione risulta esaurita. Ciò perché diversamente ragionando in tali casi si renderebbe privo di concreta applicazione e significato il divieto di commistione.
E ancora per i Giudici “Parimenti irrilevante risulta poi la circostanza che il file dell’offerta economica fosse inserito in modo “confuso” insieme con gli altri presenti nella busta amministrativa, atteso che ciò ben integra, comunque, la vietata commistione”.
CONCLUSIONI
Pertanto l’erroneo caricamento sulla piattaforma telematica del file dell’offerta economica nella busta amministrativa, quand’anche nel caso di inversione procedimentale, comporta l’esclusione del concorrente per violazione del divieto di commistione delle offerte e documenti di gara.
Dott. Giulio Delfino
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