L’accesso agli atti avente ad oggetto l’offerta tecnica è una richiesta sempre più frequente nell’ambito degli appalti pubblici, spesso con la semplice finalità di acquisire la relazione vincente al fine di trarne spunti per le future gare da parte delle concorrenti non classificatesi prime in graduatoria.
Ma in quali casi l’accesso agli atti su un progetto tecnico presentato in sede di gara trova il limite della presenza dei segreti tecnico/commerciali?
Su tale aspetto è intervenuto il TAR Puglia, con sentenza n. 1907 del 5 dicembre 2022.
IL CASO IN ESAME
Nell’ambito di una gara per l’affidamento di servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell’infanzia statale e primaria e pasti caldi a domicilio, un concorrente non risultato aggiudicatario ha presentato alla stazione appaltante un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la completa ostensione del progetto di gara e delle giustificazioni dell’offerta anomala della impresa aggiudicataria.
Il Comune ha accolto solo in parte tale istanza, non ostendendo le parti della relazione tecnica che l’aggiudicatario ha dichiarato essere coperte da segreti tecnico commerciali sulla base della seguente motivazione: “vi sono delle informazioni costituenti il know-how aziendale, frutto di anni di esperienza nel settore e pertanto coperte da segreto tecnico/commerciale”.
LA POSIZIONE DEL TAR
I Giudici della Seconda Sezione del Tribunale di Lecce hanno ritenuto che: “tale giustificazione non può dirsi generica, essendo di tutta evidenza che i dati relativi all’offerta tecnica e alle giustificazioni risentono fortemente dell’organizzazione aziendale del concorrente, e del suo rapporto con le ditte fornitrici; trattasi, all’evidenza, di informazioni riservate, che ove divulgate determinerebbero un grave pregiudizio all’organizzazione imprenditoriale dell’offerente, consentendo a terzi (peraltro in maniera asimmetrica) di venire a conoscenza di tali informazioni, con grave nocumento per il know-how aziendale, anche in vista della partecipazione della contro interessata a gare future”.
Sulla base di tale argomentazione il Tar ha ritenuto legittimo l’operato del Comune e respinto il ricorso.
CONCLUSIONI
Pertanto dichiarare la presenza di informazioni costituenti il know-how aziendale, frutto di anni di esperienza nel settore e pertanto coperte da segreto tecnico/commerciale non è una motivazione generica ma al contrario è sufficiente a motivare la segretazione di parti specifiche della relazione tecnica presentata in sede di gara. Ciò al fine di porre un freno al ricorso all’accesso agli atti quale semplice strumento di acquisizione degli altrui progetti da sfruttare per le future gare.
Dott. Giulio Delfino
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