Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che dovrà entrare in vigore dal 1° aprile p.v. a seguito di un ulteriore passaggio con la Conferenza Stato-Regioni, con le Commissioni parlamentari e molto probabilmente anche con l’Unione Europea.
Fatte salve le eventuali modifiche che potrebbero intervenire, è possibile svolgere alcune considerazioni sulla base dell’attuale testo in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti con specifico riferimento agli affidamenti sotto soglia di servizi e forniture.
L’ARTICOLO 62 DEL NUOVO CODICE
L’articolo 62 del nuovo Codice, rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, con specifico riguardo a servizi e forniture prevede al comma 1: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”.
Pertanto fino alla soglia di 140 mila euro iva esclusa (la nuova soglia prevista dall’articolo 50 del nuovo Codice per l’affidamento diretto di servizi e forniture) ogni stazione appaltante potrà procedere con un affidamento diretto senza necessità di essere qualificata o di ricorrere ad altra stazione appaltante qualificata.
Il successivo comma 6 lettera c) dell’articolo 62 per le stazioni appaltanti non qualificate prevede: “procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea (…) mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
Pertanto per gli importi superiori a 140 mila euro ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria per servizi e forniture sarà possibile gestire in autonomia gli affidamenti, senza dover ricorrere ad altra stazione appaltante qualificata, utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, quali ad esempio il MEPA e altri strumenti di negoziazione telematici. Sarà pertanto possibile procedere autonomamente all’affidamento mediante procedura negoziata, utilizzando gli strumenti telematici accreditati e disponibili.
Resta comunque sempre salva, nei casi di affidamenti di servizi o forniture di importo superiore a 140 mila euro ma inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la facoltà per una stazione appaltante non qualificata di ricorrere a una stazione appaltante qualificata per la gestione della relativa procedura di affidamento.
SCHEMA RIASSUNTIVO
IMPORTO |
RIFERIMENTO NORMATIVO | STRUMENTO |
Infra 140 mila euro |
Art. 62 comma 1 |
Affidamento diretto in autonomia |
Superiore a 140 mila euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria |
Art. 62 comma 6 lettera c) |
Utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate |
CONCLUSIONI
Pertanto, sulla base dell’attuale assetto normativo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è possibile affermare che qualunque stazione appaltante potrà gestire in autonomia, senza ricorre ad altre stazioni appaltanti qualificate, tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Dott. Giulio Delfino
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