L’iscrizione alla Camera di Commercio è un requisito di idoneità professionale, il cui possesso è indispensabile ai fini dell’esecuzione del contratto.
Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività oggetto dell’appalto. Pertanto nell’oggetto sociale devono risultare, precedentemente alla data di indizione della gara, le attività proprie dall’appalto a cui l’operatore economico vuole partecipare.
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza n. 529 del 16/01/2023 ha di recente evidenziato che il possesso di tale requisito non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ossia tra iscrizione alla Camera di Commercio e oggetto dell’appalto.
IL CASO IN ESAME
Nell’ambito di una procedura di gara il disciplinare richiedeva, quale requisito di idoneità professionale, “l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. La seconda in graduatoria ha contestato alla prima il mancato possesso di tale requisito e sul punto il primo giudice ha rilevato come dal raffronto tra le tipologie di attività rispettivamente descritte nella visura camerale esibita dall’impresa e quelle indicate nel capitolato è emersa la non totale coerenza tra le due elencazioni. Infatti secondo il TAR il termine coerente, utilizzato dal disciplinare, deve essere inteso nel suo significato proprio di congruo, appropriato.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
I Giudici del Consiglio di Sato hanno ribaltato la sentenza di primo grado partendo dall’assunto che: “nell’impostazione del codice dei contratti pubblici del 2016, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e 3), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, e la sua funzione sostanziale è stata individuata in quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico”.
Secondo i Giudici “la prescritta coerenza tra attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto dell’appalto dev’essere valutata complessivamente e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo”. L’indicata corrispondenza non può intendersi una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, ma va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale.
Per i Giudici di Palazzo Spada “l’idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell’operatore economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell’operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto. Ammettere che il requisito di idoneità professionale possa tradursi nella pretesa che l’attività prevalente per la quale l’impresa è iscritta nel registro della CCIAA sia pienamente corrispondente ai contenuti del contratto da affidare significherebbe non solo restringere l’accesso al mercato degli appalti pubblici ma anche limitare il ruolo degli altri criteri di selezione previsti dalla legge di gara o sovrapporsi a questi”.
CONCLUSIONI
Pertanto per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla camera di commercio non è necessario che vi sia perfetta e assoluta sovrapponibilità di tutte le componenti relative all’oggetto d’appalto con le attività dell’oggetto sociale, in quanto l’idoneità professionale deve essere riscontrata mediante valutazione globale e complessiva delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Dott. Giulio Delfino
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