Fino ad oggi l’attestazione SOA ha garantito il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro IVA esclusa. Tale attestazione viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
L’articolo 100 nella bozza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici conferma questa impostazione ma ne tratteggia anche un prossimo allargamento anche al settore dei servizi e delle forniture.
L’ARTICOLO 100 COMMA 4 DEL NUOVO CODICE
L’articolo 100 disciplina i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara e al comma 4 prevede: “Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12”.
Fin qua non si riscontrano particolari novità rispetto all’attuale normativa, con obbligo di SOA per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Il quarto comma si chiude poi con una precisazione: “In sede di prima applicazione del codice l’allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
Ciò significa che inizialmente il sistema di qualificazione SOA, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, sarà disciplinato direttamente dall’allegato II.12 al Codice. Successivamente invece esso troverà una specifica disciplina in un regolamento ad hoc che sarà adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L’ARTICOLO 100 COMMA 10 DEL NUOVO CODICE
La vera novità sta invece nel comma 10 dell’articolo 100, nella misura in cui prevede: “Con il regolamento di cui al quinto periodo del comma 4, è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l’altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio”.
Pertanto con lo stesso regolamento del Ministero con cui verrà ridefinito il sistema SOA per i lavori, verranno previste tipologie e classificazioni SOA anche per i servizi e le forniture.
L’ARTICOLO 100 COMMA 11 DEL NUOVO CODICE
Il comma 11 dell’articolo 100 disciplina il periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore del nuovo Codice e l’emanazione del richiamato regolamento ministeriale e in particolare prevede: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al quinto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
Restano pertanto, durante questo primo periodo transitorio, quali unici requisiti di ordine speciale il fatturato globale ed i contratti analoghi, eliminando pertanto ogni altra possibile richiesta quali certificazioni di qualità, fatturati specifici, dichiarazioni bancarie, ecc.
CONCLUSIONI
Pertanto secondo l’attuale impostazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici si prevede espressamente una prossima futura qualificazione SOA anche per i servizi e le forniture. Sarà importante capire da quale soglia di importo partirà la sua obbligatorietà.
Si evidenzia che tale scelta comporterà inevitabilmente un aggravio di costi per la partecipazione alle gare a carico degli operatori economici del settore servizi e forniture, poiché dovranno dotarsi delle apposite attestazioni SOA con costi non trascurabili sia per la loro prima emissione che per i successivi rinnovi periodici, mentre ad oggi potevano auto dichiarare i propri requisiti senza alcun costo.
Si noti ancora che inevitabilmente tale aggravio di costi graverà in maniera più rilevante sulle micro e piccole imprese, nonostante la loro facilitazione nell’accesso al mercato degli appalti fosse proprio uno dei principi contenuti nella legge delega su cui poggia il nuovo Codice.
Dott. Giulio Delfino
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARGOMENTO DELL’ARTICOLO È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO [email protected]