I servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli per cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, all’interno del D.Lgs. 50/2016 avevano trovato per la prima volta delle norme specifiche di particolare tutela.
Tale impostazione trova conferma, e per certi versi si rafforza, anche nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2023.
I SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA NELLA LEGGE DELEGA
D’altronde proprio la Legge Delega 78/2022 richiedeva l’adozione di una disciplina specifica per questa tipologia di servizi. Infatti all’articolo 1, comma 2, lettera v), si legge: “revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
LA DEFINIZIONE DI “ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA”
L’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1 al nuovo Codice prevede che sono “contratti ad alta intensità di manodopera i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi”.
In tale definizione c’è piena continuità con quanto precedentemente previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016.
COSTO MANODOPERA SCORPORATO DALL’IMPORTO POSTO A RIBASSO
La più rilevante novità contenuta nel Codice che riguarda i servizi ad alta intensità di manodopera è contenuta nell’articolo 41, comma 14, del nuovo Codice: “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Pertanto le stazioni appaltanti, che hanno l’obbligo di indicare nella documentazione di gara la stima dei costi della manodopera, dovranno scorporare dall’importo posto a ribasso oltre agli oneri di sicurezza da interferenza anche il costo della manodopera.
Nei servizi ad alta intensità di manodopera, in cui il costo del lavoro ha un’incidenza che varia in media tra il 60% fino al 90%, tale previsione determina che sarà soggetto a ribasso circa un terzo del valore complessivo dell’appalto, riducendo pertanto di fatto il valore dell’offerta relativa al prezzo.
OBBLIGO DI UTILIZZO DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L’articolo 108, comma 2, del nuovo Codice sancisce che: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1; (…)”
Peraltro il successivo comma 3, che consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, precisa che tale facoltà non è esercitabile se si tratti di servizi ad alta intensità di manodopera.
E ancora nell’ambito degli affidamenti sotto soglia, l’articolo 50, comma 4, del nuovo Codice prevede che: “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2”, escludendo pertanto la possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i servizi ad intensità di manodopera.
Quindi per i servizi ad alta intensità di manodopera non è mai utilizzabile il criterio del minor prezzo, né sopra né sotto la soglia di rilevanza comunitaria, nemmeno se standardizzati, in continuità con quanto fino ad oggi previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla giurisprudenza amministrativa.
TETTO AL VALORE DEL PREZZO
L’articolo 108, comma 4, del nuovo Codice, modificato a seguito delle indicazioni contenute nei pareri delle commissioni parlamentari rispetto al primo schema presentato dal Consiglio di Stato, all’ultimo periodo prevede che: “Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
Viene pertanto mantenuto il tetto del 30% al valore del prezzo, già previsto dall’articolo 95 del D.Ls. 50/2016, soltanto per i servizi ad alta intensità di manodopera.
SUBAPPALTO
La definizione di alta intensità di manodopera viene in rilievo anche con riferimento all’istituto del subappalto. Infatti l’articolo 119, comma 1, del nuovo Codice stabilisce che non è possibile affidare in subappalto la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Quindi per i servizi ad alta intensità di manodopera sarà possibile subappaltare non più del 50% del contratto.
Dott. Giulio Delfino
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