Un recente chiarimento del MIT ha evidenziato il differente regime di garanzie richieste per la partecipazione e per l’esecuzione dei contratti pubblici, a seconda che ci si trovi sopra o sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
LE GARANZIE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
L’articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, per i contratti sotto soglia comunitaria, la stazione appaltante di regola non richiede le garanzie provvisorie, salvo facoltà della stazione appaltante di richiederla, motivando, per le sole procedure negoziate. In ogni caso la garanzia provvisoria non può superare l’1% dell’importo.
Per quanto riguarda invece la garanzia definitiva, questa sotto soglia è pari al 5% dell’importo contrattuale. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sotto soglia.
GARANZIA PROVVISORIA |
GARANZIA DEFINITIVA |
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SOTTO SOGLIA |
FACOLTATIVA e solo in caso procedure negoziate senza bando max 1% dell’importo di affidamento |
5% dell’importo contrattuale In casi debitamente motivati la S.A. può non richiederla |
LE GARANZIE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
L’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, per i contratti sopra soglia comunitaria, le garanzie provvisorie sono pari al 2% del valore complessivo della procedura. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo sino all’1%, oppure incrementarlo sino al 4%. Come nel precedente Codice sono poi previste apposite riduzioni della garanzia per le micro, piccole e medie imprese e per chi sia in possesso di specifiche certificazioni.
L’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per i contratti sopra soglia comunitaria le garanzie definitive sono pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Come per le garanzie provvisorie, anche per le definitive sono previste le medesime riduzioni.
GARANZIA PROVVISORIA |
GARANZIA DEFINITIVA |
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SOPRA SOGLIA |
2% del valore complessivo della procedura Motivando l’importo può essere ridotto dalla S.A. fino all’1% o aumentato fino al 4% Previste le riduzioni per MPMI e certificazioni |
Pari al 10% dell’importo contrattuale (2% in caso di accordi quadro) Aumenti nel caso di ribassi superiori al 10% o al 20% Previste le stesse riduzioni della provvisoria |
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha risposto a un quesito in cui si chiedeva se anche per gli appalti sotto soglia si applicassero gli aumenti alla garanzia definitiva per ribassi superiori al 10%.
Con il parere 2129 il Ministero ha dato risposta negativa, spiegando che sostanzialmente i regimi previsti dall’articolo 53 da un lato e dagli articoli 106 e 117 dall’altro, sono a sé stanti e distinti. Ciò in quanto l’articolo 53 nell’ambito del sotto soglia persegue un chiaro intento di semplificazione dell’esecuzione dei contratti (come indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato) che sarebbe frustrato se vi si applicassero in aggiunta anche le previsioni dell’articolo 117.
CONCLUSIONI
Pertanto la disciplina delle garanzie sotto soglia è diversa da quella prevista per le garanzie sopra soglia, con un intento di maggiore semplificazione per le prime. Per tale ragione al sotto soglia comunitaria non si applicano le previsioni contenute agli articoli 106 e 117 del Codice.
Dott. Giulio Delfino
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